Min. Lavoro: interpello n. 57/2008 – Assunzione lavoratori socialmente utili e lavoratori di pubblica utilità

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 57 del 23 dicembre 2008, ha risposto ad un quesito dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), in materia di assunzioni di lavoratori socialmente utili di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2000 e di lavoratori di pubblica utilità di cui all’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 280/1997, presso i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti.

La risposta in sintesi:

“…. Con riferimento al primo quesito, si ricorda che alle assunzioni effettuate ai sensi dell’art. 1, comma 1156, lett. f) della L. n. 296/2006, autorizzate nel limite di 2450 unità, è esteso l’incentivo di cui all’art 7, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2000 e che inoltre agli oneri relativi, nel limite di 23 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007, si provvede a valere sul Fondo Nazionale per l’Occupazione. Pertanto, allo stato, per gli anni successivi al 2008 l’incentivo viene erogato per ciascuna assunzione dietro apposita richiesta dei Comuni corredata da specifica dichiarazione che i lavoratori assunti risultino ancora nelle piante organiche, così come disposto dalla circ. 17 ottobre 2007 prot. n. 14/0011107 di questo Ministero. Ciò all’evidente scopo di accertare il perdurare del rapporto di lavoro tra il Comune e i lavoratori stabilizzati.

Per quanto concerne il secondo quesito, occorre precisare che la somma di euro 9.296,22 viene erogata a favore del Comune come incentivo da destinare alle spese affrontate a seguito dell’instaurazione del nuovo rapporto di lavoro. Di conseguenza il contributo deve essere destinato innanzitutto a coprire gli oneri contributivi e, solo nell’eventualità di un residuo, può essere utilizzato dal Comune per le altre spese derivanti dal nuovo rapporto di lavoro.
Con riferimento al terzo aspetto evidenziato dall’interpellante, la stessa circolare sopra citata chiarisce che, in caso di accoglimento parziale delle istanze dell’Ente, il criterio per scegliere tra soggetti LSU con pari anzianità nelle attività socialmente utili è quello della maggiore anzianità anagrafica dei lavoratori da assumere, ferma restando l’assegnazione di almeno una unità a ciascun comune richiedente.
Infine, si precisa che l’entità dell’incentivo non è soggetta a diversificazione, essendo esso quantificato nella somma di euro 9.296,22 a prescindere dal fatto che il costituendo rapporto di lavoro sia a tempo pieno o parziale.”.

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Autore: La Redazione

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