Min. Lavoro: interpello – avviamenti a selezione presso la P.A.

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo ad un quesito avanzato dalla Provincia di Pesaro e Urbino, circa la corretta applicazione degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 487/1994, con riferimento all’art. 16 della L. n. 56/1987, a proposito della richiesta di una P.A. per l’assunzione a tempo determinato, mediante avviamento a selezione, di un “portiere centralinista”, in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (scuola dell’obbligo), si è così espresso:

“il D.P.R. n. 487/1994 prevede che le pubbliche amministrazioni possano effettuare le assunzioni per le categorie, le qualifiche ed i profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, sulla base di selezione tra gli iscritti nelle liste di collocamento formate ai sensi dei criteri individuati dallo stesso D.P.R. n. 487/1994 con la precisazione che, laddove l’amministrazione richiedente dovesse procedere all’assunzione di soggetti disabili, con il requisito della scuola dell’obbligo o di specifiche professionalità, il collocamento degli stessi, in quanto rientranti nell’ambito delle categorie protette, dovrà avvenire nel rispetto dei principi e della procedura fissati dal legislatore nella predetta L. n. 68/1999 nonché dei principi giurisprudenziali in materia, tenuto conto che, in tal caso, per le categorie protette è istituito un elenco con unica graduatoria”.

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Autore: La Redazione

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