Min. Lavoro: interpello 18/2008 – Sciopero nei servizi pubblici essenziali e criteri di calcolo della ritenuta datoriale

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 18 del 16 giugno 2008, ha risposto ad un quesito dell’Associazione Assistenti di Volo Italiani in merito al criterio di calcolo per la determinazione della ritenuta datoriale in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali proclamato per l’intera giornata, ma condizionato dalle fasce orarie garantite ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge n. 146/1990.

In sintesi la risposta è la seguente:

“….Alla luce di quanto sopra, pertanto, in base al principio di sinallagmaticità delle prestazioni, il rifiuto dello svolgimento dell’attività lavorativa determina la perdita della retribuzione durante il periodo di sciopero, perciò nel caso di astensione collettiva per l’intera giornata, la trattenuta dovrà essere operata sulla retribuzione giornaliera globale.

Specifiche considerazioni devono essere formulate in caso di astensione collettiva di minore durata. Nel settore del servizi pubblici essenziali, infatti, preso atto che l’esperimento di un’azione di autotutela collettiva è potenzialmente lesivo di situazioni soggettive di terzi, considerate meritevoli di tutela, il Legislatore consente l’esercizio del diritto di sciopero nel rispetto di precisa modalità poste a garanzia degli utenti. Queste ultime sono disciplinate dall’autonomia collettiva, relativamente all’elaborazione delle regole sostanziali e procedurali applicabili durante il conflitto, riservando invece alla legge la definizione dell’ambito di riferimento soggettivo ed oggettivo, l’apparato sanzionatorio, nonché la predisposizione di un organo terzo (la Commissione di Garanzia) e della possibile adozione dell’ordinanza di precettazione quale peculiare provvedimento extra ordinem per ovviare a situazioni di eccezionale gravità.
Mediante l’adozione dell’ordinanza si può disporre il differimento dello sciopero, ridurne la durata, o prescrivere l’osservanza di “misure idonee ad assicurare livelli di funzionamento del servizio pubblico compatibili con la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”, come disposto dall’art. 8, comma 2, della sopra citata Legge n. 146/1990, come modificato dall’art. 7 della Legge n. 83/2000.
È quindi possibile che venga concordata o imposta la prestazione lavorativa, con la conseguente erogazione del servizio pubblico essenziale in alcune ore predeterminate, sebbene sia stata proclamata una giornata di sciopero; e in virtù del principio di corrispettività già richiamato, la sospensione della retribuzione dovrà essere limitata all’effettiva durata dell’astensione, ovvero “proporzionalmente” parametrata alle ore di non effettivo svolgimento dell’attività lavorativa, sulla base dell’assunto più volte ribadito dalla giurisprudenza (ex multis Cass. n. 7196/2001; Cass. n. 598/1987; Cass. n. 1315/1985).”.

La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su