Agenzia Entrate: Bonus 2025 – chiarimenti sulla determinazione della somma

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 7/E del 16 gennaio 2026, fornisce i chiarimenti in merito alla determinazione delle somme da riconoscere ai lavoratori dipendenti, ai sensi dell’articolo 1, commi 4 e 5, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025)

 

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

Il comma 4 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2025 prevede che «Ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 49, che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:a) 7,1 per cento, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro; b) 5,3 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro; c) 4,8 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro».

Il successivo comma 5 dispone che «Ai soli fini dell’individuazione della percentuale applicabile ai sensi del comma 4 il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno».

Come evidenziato nella Circolare n. 4/E del 16 maggio 2025, il citato comma 4 riconosce ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del TUIR (esclusi i titolari di redditi di pensione di cui al comma 2, lettera a, del medesimo articolo) il  cui reddito complessivo ­ determinato secondo quando previsto nel successivo  comma 9 della legge di bilancio 2025 ­ non superi i 20.000 euro, una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo. Tale somma è determinata nel suo ammontare applicando al reddito di lavoro dipendente percepito dal contribuente una percentuale che varia a seconda del reddito medesimo. In particolare, ove il reddito di lavoro dipendente:

  • non sia superiore a 8.500 euro, la percentuale da applicare è il 7,1 per cento;
  • sia superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro, la percentuale da applicare è il 5,3 per cento;
  • sia superiore a 15.000 euro, la percentuale da applicare è il 4,8 per cento.

Ai soli fini dell’individuazione della percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente è, ai sensi del comma 5, rapportato all’intero anno.

In altri termini, nel caso in cui un contribuente abbia lavorato per una parte dell’anno, per determinare la somma spettante, occorre:

  • calcolare il reddito di lavoro dipendente che lo stesso avrebbe percepito se avesse lavorato per l’intero anno (reddito annuale teorico);
  • determinare la corrispondente percentuale con riferimento al reddito annuale teorico;
  • applicare detta percentuale al reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito nell’anno.

Resta fermo che, in presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali dividere il reddito percepito nell’anno ai fini del calcolo del reddito annuale teorico, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.

Con riguardo alla determinazione della somma di cui al comma 4, nel medesimo documento di prassi è stato precisato che il sostituto d’imposta individua la percentuale ivi prevista tenendo conto del reddito annuale teorico di lavoro dipendente (ossia quello rapportato all’intero anno come illustrato precedentemente) e riconosce la somma spettante applicando tale percentuale al reddito effettivamente corrisposto mensilmente. I sostituti d’imposta devono effettuare le verifiche di spettanza dei benefici in commento e dei relativi importi in base al reddito previsionale e alle detrazioni, riferiti alle somme e ai valori che saranno corrisposti durante l’anno, nonché in base ai dati comunicati dal lavoratore, mediante la consegna della Certificazione unica (CU), relativa ai redditi rivenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno di riferimento.

Riguardo ai ”giorni di lavoro dipendente” si fa presente che con Circolare 4/E del 18 febbraio 2022, nel fornire, tra l’altro, chiarimenti in merito alle modifiche apportate all’articolo 13 del TUIR dall’articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), è stato precisato che le detrazioni per lavoro dipendente vanno rapportate al periodo di lavoro nell’anno e cioè al numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il lavoratore ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente: in tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcun reddito, neppure sotto forma di retribuzione differita (ad esempio, le assenze per aspettativa senza corresponsione di assegni).

Ciò posto, si ritiene che anche ai fini del calcolo della ”retribuzione teorica annuale”, i ”giorni di lavoro dipendente” da considerare debbano essere esclusivamente quelli per i quali il dipendente ha effettivamente percepito una retribuzione.

Pertanto, nel primo caso rappresentato dall’Istante, si ritiene che ai fini della determinazione dei ”giorni di lavoro dipendente” non si debba tener conto dei giorni in cui il dipendente non ha percepito una retribuzione.

Con riferimento al secondo caso rappresentato dall’Istante, in cui, in assenza totale di giorni lavorativi, sono corrisposte somme che, pur essendo assoggettate a tassazione ordinaria, non si riferiscono all’anno 2025, si ritiene che non debbano essere riconosciute somme ai sensi dell’articolo 1, commi 4 e 5, della legge di bilancio 2025.

 

Fonte: Agenzia Entrate

La Redazione

Autore: La Redazione

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