Agenzia Entrate: DURF – verifica dei requisiti

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 174/E del 16 settembre 2026, ha fornito un chiarimento in merito alla verifica dei requisiti di cui all’articolo 17–bis, comma 5, lettera a) del D.Lgs. n. 241 del 1997 per il rilascio del Documento unico di regolarità fiscale (DURF).

 

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

In via preliminare, si evidenzia che il presente parere viene reso sulla base delle informazioni e degli elementi rappresentati dall’Istante, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità, completezza, concretezza ed esaustività, ed in relazione a tali aspetti resta impregiudicato il potere di controllo dell’amministrazione finanziaria nelle opportune sedi (cfr. circolare n. 9/E del 1° aprile 2016).

Resta parimenti esclusa dalla trattazione che segue ogni valutazione sulla sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 17­bis, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 1997 in merito al documento unico di regolarità fiscale (DURF) rilasciato dall’Ufficio competente, nonché sulla relativa attività propedeutica effettuata per l’emissione dello Al riguardo, si ricorda che qualora l’Istante ritenga il certificato non corretto può rivolgersi all’Ufficio che lo ha emesso, segnalando i dati che ritiene non siano stati considerati e chiederne il riesame, utilizzando il medesimo modello (reperibile dal sito dell’Agenzia delle entrate) già utilizzato per la richiesta di rilascio.

Tanto premesso, va rammentato che l’articolo 4 del decreto­legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto nel decreto legislativo n. 241 del 1997, l’articolo 17­bis, rubricato «Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera».

Il citato articolo 17­bis del decreto legislativo n. 241 del 1997 reca una serie di misure in materia di contrasto all’omesso o insufficiente versamento, anche mediante l’indebita compensazione, delle ritenute fiscali, prevedendo adempimenti a carico di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali comunque denominati.

In particolare, il comma 1 del predetto articolo impone ai soggetti che rivestono la qualifica di sostituti d’imposta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, residenti ai fini delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato ­ che affidano il compimento  di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore          a euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto e affidamento,      a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma ­ di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

Tali obblighi, come previsto dal comma 5 del citato articolo 17­bis, non operano se le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici consegnano al committente la certificazione, messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate (DURF), che attesta la sussistenza dei seguenti requisiti: «a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza».

[…]

Con la circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020, al punto 3.1, è stato chiarito che ­ in merito alla determinazione dei complessivi versamenti registrati nel conto fiscale ­ occorre fare «riferimento: · al numeratore ai complessivi versamenti effettuati tramite modello F24 per tributi, contributi e premi assicurativi INAIL, al lordo dei crediti compensati, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio. 

A tal fine, si precisa che non sono considerati i pagamenti dei debiti iscritti a ruolo (…);

  • al denominatore ai ricavi o compensi complessivi risultanti dalle dichiarazioni presentate nel medesimo triennio».

Sebbene la norma faccia riferimento, ai fini del computo della soglia del 10%, soltanto ai «versamenti registrati nel conto fiscale» dell’impresa appaltatrice nel triennio, con la risoluzione n. 53/E del 2020 sono stati ricompresi nel calcolo anche:

a) i versamenti IVA relativi alle operazioni soggette ai meccanismi dell’inversione contabile (reverse charge

b) i versamenti IVA relativi alle operazioni soggette alla scissione dei pagamenti (split payment

si tratta, in entrambi i casi, di IVA dovuta il cui obbligo di versamento viene traslato, per finalità antifrode, sul committente/cessionario ovvero sull’ente pubblico e sui soggetti assimilati;

c) l'”imposta teorica” corrispondente al reddito complessivo proprio di cui all’articolo 121 del TUIR attribuito al consolidato fiscale delle imposte;

d) l'”imposta teorica” corrispondente al reddito della società, imputato per trasparenza ai soci (che provvedono al pagamento dell’imposta, nell’ipotesi di esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale);

e) l'”imposta sul valore aggiunto teorica” risultante dalla liquidazione periodica della società controllata, ma assolta dall’ente controllante, nel caso di opzione per la liquidazione IVA di gruppo;

fattispecie caratterizzate dal fatto che il debito tributario matura, in via autonoma, in capo a ciascuno dei soggetti aderenti allo specifico regime, mentre il solo assolvimento del debito tributario viene eseguito da un altro soggetto (il soggetto consolidante, il socio, l’ente controllante), legato al primo da rapporti di partecipazione/controllo.

Infine, come già chiarito con la risposta a interpello n. 63 del 2026, nel computo della soglia del 10 per cento «vanno imputati tutti i versamenti ­ confluiti nel conto fiscale ­ eseguiti nel lasso temporale dell’ultimo triennio compreso tra la data di   inizio del periodo d’imposta della dichiarazione più remota e la fine del periodo d’imposta della dichiarazione dei redditi più recente che, pertanto, concorreranno      ai fini dell’imputazione nel triennio di riferimento, in base alla data di effettuazione  del pagamento. Precisato quanto sopra, nel caso di specie, in cui l’istante chiede

«se i versamenti conseguenti ad avvisi bonari possano essere inclusi nel calcolo dei ”versamenti registrati nel conto fiscale”», si ritiene che i versamenti effettuati tramite modello F24 per la definizione delle comunicazioni di irregolarità ed avvisi telematici emessi a seguito di controllo automatizzato (articoli 36bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 e 54bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) in quanto attestanti la volontà e la capacità di adempiere ai propri obblighi tributari possano rientrare nella quota del 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime laddove eseguiti nel lasso temporale del triennio di riferimento compreso tra le date di inizio e fine dei periodi d’imposta cui i modelli dichiarativi si riferiscono.».

Fermo quanto sopra, si ritiene che ­ ai fini del calcolo della soglia del 10 per cento dell’ammontare dei ricavi e dei compensi ­ tra i versamenti delle imprese appaltatrici, affidatarie  o  subappaltatrici,  debbano  essere  inclusi  anche  le  ritenute  d’acconto su «interessi attivi su disponibilità bancarie e depositi» versate dal sostituto d’imposta.

Ciò in quanto, specularmente ai casi previsti dalla risoluzione n. 53/E del 2020, anche nel caso di specie, il prelievo tributario, effettuato a titolo di acconto e versato dal sostituto d’imposta all’erario italiano, rappresenta un’imposta economicamente imputabile all’Istante, mentre il solo assolvimento del debito tributario è eseguito da un altro soggetto (il sostituto d’imposta) tenuto, in altri termini, al pagamento di imposte  in relazione a manifestazioni di capacità contributiva riferibili ad un altro soggetto (il sostituito).

In merito, infine, […] alla possibilità di considerare nel calcolo della soglia del 10 per cento, tra i versamenti, anche i crediti per imposte pagate all’estero, si ritiene possibile includere, tra tali versamenti, anche le suddette imposte, fino a concorrenza del relativo credito d’imposta come riconosciuto ai sensi dell’articolo 165 del TUIR (di cui al rigo RN13 ”Credito per imposte pagate all’estero” della dichiarazione Modello SC 2026).

A tal proposito, nonostante la disposizione in commento richiami espressamente i «versamenti registrati nel conto fiscale», e, dunque, nel caso di specie le imposte pagate all’estero non vi compaiono ­ né direttamente, né indirettamente tramite sostituto d’imposta, soggetto consolidante, socio o ente controllante essendo versate ad un’autorità fiscale estera ­ si ritiene che le stesse siano comunque indicative di una complessiva affidabilità fiscale. Infatti, l’utilizzo del credito per imposte pagate all’estero, a scomputo dell’IRES dovuta in Italia, rappresenta nella sostanza una modalità di versamento dell’imposta.

Fonte: Agenzia Entrate

La Redazione

Autore: La Redazione

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