Agenzia Entrate: imposta sostitutiva sui compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri – chiarimenti

L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 272/E del 27 ottobre 2025, fornisce alcuni chiarimenti in merito all’imposta sostitutiva nella misura del 5% sui compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del SSN.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 1, comma 354, della legge di bilancio 2025 ha introdotto un’imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali nella misura del 5 per cento, da applicare ai compensi per lavoro straordinario di cui all’articolo 47 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto sanità, triennio 20192021, erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale.
Il tenore letterale del citato comma 354 circoscrive tassativamente l’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva in parola ai compensi per lavoro straordinario, di cui all’articolo 47 del richiamato CCNL del Comparto Sanità (requisito oggettivo), erogati agli ”infermieri” dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale (requisito soggettivo).
Dunque, come peraltro chiarito con l’interpello pubblicato il 20 maggio 2025, n. 139, affinché l’imposta sostitutiva agevolata possa trovare applicazione, è necessaria la coesistenza dei due requisiti sopra citati.
Con riferimento alla sussistenza del requisito oggettivo, si fa presente che ai sensi dell’articolo 47 del citato CCNL «Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del lavoro e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio».
Come ribadito dalla Corte di Cassazione, Sezione V, nell’ordinanza del 5 febbraio 2021, n. 2778 «le norme agevolative sono di stretta interpretazione (cfr. da ultimo Corte cost. n. 264 del 2017 secondo cui ogni disposizione fiscale di favore, in quanto recante benefici, agevolazioni o esenzioni, è di stretta interpretazione, anche in ragione della sua natura eccezionale, la quale implica che essa non può trovare applicazione fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge)».
Nel caso di specie, le ”ore di pronta disponibilità” sono disciplinate dall’articolo 44 del CCNL Comparto Sanità 20192021, il quale prevede che «Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3».
Circa la retribuzione di dette ore, il successivo comma 6 dispone che «In caso di chiamata tali ore sono retribuite a titolo di straordinario ovvero in caso di adesione alla banca delle ore trova applicazione l’art. 48 (Banca delle ore)».
Pertanto, pur se anche retribuibili a titolo di straordinario, le ”ore di pronta disponibilità” non possono essere assimilate alla fattispecie delle prestazioni di cui all’articolo 47 del CCNL, essendo contrattualmente previste dall’articolo 44 del medesimo contratto collettivo.
Per le medesime ragioni, si ritiene che anche le ”prestazioni svolte in sede elettorale”, non possono essere ricondotte all’alveo delle prestazioni di lavoro straordinario di cui all’articolo 47 del citato CCNL.
Alla luce della normativa sopra citata, si ritiene che l’imposta sostitutiva del 5 per cento prevista dall’articolo 1, comma 354, della legge n. 207 del 2024, non si applica ai compensi erogati per le ”ore di pronta disponibilità” e per le ”prestazioni svolte in sede elettorale”.
Fonte: Agenzia Entrate



