Agenzia Entrate: lavoratori impatriati – successivo trasferimento della residenza in altra Regione

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 76/E dell’11 marzo 2026, ha fornito un chiarimento in merito all’applicazione dell’agevolazione prevista per i lavoratori impatriati in caso di trasferimento della residenza fiscale da una Regione di cui all’art. 16, comma 5bis, D.Lgs. 147/2015 ad un’altra Regione italiana non inclusa in tale elenco.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, ha introdotto, a decorrere dal 2016, il ”regime speciale per i lavoratori impatriati” al fine di attirare in Italia soggetti con specifiche competenze professionali e favorire, contestualmente, lo ”sviluppo tecnologico, scientifico e culturale” del nostro Paese.
La citata disposizione normativa è stata oggetto di modifiche normative operate dall’articolo 5 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. decreto Crescita), convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in vigore dal 1° maggio 2019, che trovano applicazione, ai sensi del comma 2 del predetto articolo 5, come modificato dall’articolo 13ter, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157), «a partire dal periodo d’imposta in corso, ai soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e risultano beneficiari del regime previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147».
In sostanza, coloro che sono considerati residenti in Italia dopo il 30 aprile 2019 possono, verificandosi le condizioni e i requisiti previsti alternativamente dal comma 1 o dal comma 2 del citato articolo 16, far concorrere al reddito complessivo i redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e d’impresa prodotti in Italia limitatamente al 30 per cento del loro ammontare dal periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento della residenza e per i quattro periodi d’imposta successivi.
Da ultimo, l’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (recante ”Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale”), in vigore dal 29 dicembre 2023, ha introdotto il ”nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati” (di seguito, ”nuovo regime”) che si applica ai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2024.
Il ”nuovo regime” sostituisce il ”regime speciale per lavoratori impatriati” le cui disposizioni, tuttavia, continuano ad applicarsi nei confronti dei contribuenti che hanno trasferito «la residenza anagrafica» in Italia «entro il 31 dicembre 2023».
Nel caso in esame, poiché, in base a quanto rappresentato (ed ivi assunto acriticamente), l’Istante ha trasferito la residenza fiscale in Italia dal periodo d’imposta 2023, troverà applicazione il ”regime speciale per lavoratori impatriati” che è stato oggetto di chiarimenti con la circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020, cui si rinvia.
In particolare, per quanto di interesse nel caso di specie, il comma 5bis del citato articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 stabilisce che la percentuale del 30 per cento del reddito di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo o di impresa prodotti nel territorio dello Stato, che concorrono alla formazione del reddito complessivo, «è ridotta al 10 per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia».
Come chiarito, al paragrafo 4, con la richiamata circolare n. 33/E del 2020, il trasferimento della residenza in una delle predette regioni del Centro e Sud Italia, elencate dal citato comma 5bis, «deve verificarsi a partire dal periodo di imposta in cui il contribuente trasferisce la residenza dall’estero e permanere per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione».
Sul punto, la predetta circolare n. 33/E del 2020 chiarisce che il citato articolo 16 fa «riferimento alla nozione civilistica di ”residenza”, ovvero al luogo in cui la persona ha la dimora abituale, che coincide con il luogo dove il soggetto normalmente abita. […] L’abitualità della dimora permane anche se il soggetto lavora al di fuori del Comune di residenza, purché conservi in esso l’abitazione, vi ritorni quando possibile e mostri l’intenzione di mantenervi il centro delle proprie relazioni familiari e sociali.
Ne consegue che, nell’ipotesi in cui l’impatriato fissi la residenza in una delle suddette Regioni, avrà diritto alla detassazione dei redditi agevolabili nella misura del 90 per cento, anche qualora svolga l’attività lavorativa in un Comune diverso da quello di residenza.».
Il medesimo documento di prassi, al paragrafo 7.10, precisa, altresì, che «Nell’ipotesi in cui un soggetto rientri in Italia iscrivendosi presso l’anagrafe nazionale della popolazione residente di un Comune situato in una Regione diversa da quelle indicate dalla norma non potrà godere della detassazione pari al 90 per cento del reddito, neanche nell’ipotesi in cui successivamente, anche nel medesimo periodo di imposta, lo stesso trasferisca la residenza in una delle regioni incluse nel sopra richiamato comma 5 bis. Ciò che rileva ai fini dell’accesso al regime agevolato di maggior favore è il luogo di acquisizione della residenza al momento dell’impatrio. Ne consegue che, in detta ipotesi, il contribuente non potrà godere della tassazione agevolata del solo 10 per cento del reddito».
In sostanza, in applicazione dei chiarimenti forniti dalla citata circolare n. 33/E del 2020, tenuto conto della ratio della disposizione, finalizzata ad agevolare la permanenza del lavoratore in alcune regioni del Centro Sud Italia, espressamente individuate dal citato comma 5bis, dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, il successivo trasferimento della residenza in un’altra regione, diversa da quelle richiamate dalla norma, preclude la possibilità di applicare la detassazione dei redditi agevolabili nella misura del 90 per cento fin dal periodo d’imposta di trasferimento in Italia.
In assenza di specifiche preclusioni, si ritiene, tuttavia, che è possibile fruire dell’agevolazione in commento nella misura ordinaria, con conseguente recupero a tassazione dell’eventuale differenza originatasi in applicazione della riduzione del 10 per cento dei redditi agevolabili.
Ciò posto, nel caso in esame, l’Istante, che dichiara di aver trasferito, nel corso del quinquennio agevolabile, la propria residenza dalla regione Puglia alla regione Lazio, potrà beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati nella misura ordinaria, applicando la detassazione dei redditi agevolabili nella misura del 70 per cento a partire dal periodo d’imposta di trasferimento in Italia (nel caso di specie, il 2023).
Pertanto, per il predetto periodo d’imposta 2023, al fine di regolarizzare la propria posizione, l’Istante dovrà:
- presentare una dichiarazione integrativa, indicandovi l’esatto imponibile da assoggettare ad imposta nonché le ritenute d’imposta subite;
- versare la maggiore imposta e gli interessi dovuti;
- versare le sanzioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in misura ridotta ove si avvalga dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, 472, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
Resta inteso che, qualora il contribuente dovesse nuovamente cambiare residenza, trasferendosi in una delle regioni individuate dal citato comma 5bis, non potrà comunque avvalersi della detassazione dei redditi agevolabili nella misura del 90 per cento.
Fonte: Agenzia Entrate



