Agenzia Entrate: spese sanitarie rimborsate dall’ente bilaterale ai propri iscritti

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 178/E del 30 settembre 2026, ha fornito un chiarimento in merito all’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle entrate, in applicazione del comma 25­bis dell’articolo 78 della legge n. 413/1991, dei dati relativi alle spese sanitarie rimborsate nell’anno di riferimento.

 

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

Il comma 25­bis dell’articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, prevede che, ai fini «della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate, a partire dall’anno d’imposta 2015, nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale che nell’anno precedente hanno ottenuto l’attestazione di iscrizione nell’Anagrafe dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché gli altri fondi comunque denominati, trasmettono all’Agenzia delle entrate, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto dei contributi versati di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 51 e di quelli di cui alla lettera e­ter) del comma 1 dell’articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate che comunque non sono rimaste a carico del contribuente ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera b), e dell’articolo 15, comma 1, lettera c), dello stesso testo unico».

Al fine di precompilare in modo corretto i dati relativi alle spese sanitarie nella dichiarazione dei redditi e per evitare che il contribuente porti in detrazione o deduzione una spesa sanitaria non rimasta a suo carico, il citato comma 25­bis dispone l’obbligo di comunicazione dei dati dei rimborsi erogati dagli enti, dalle casse e dalle società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e dai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale che nell’anno precedente hanno ottenuto l’attestazione di iscrizione nell’Anagrafe dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale nonché dagli altri fondi comunque denominati in relazione ai quali il premio o il contributo è stato dedotto dal reddito complessivo o non ha concorso allo stesso e, pertanto, la spesa sanitaria non è detraibile o deducibile.

Come precisato nella circolare 19 giugno 2023, n. 14/E, per poter esercitare il diritto alla detrazione di spese sanitarie ”è necessario che le stesse siano state effettivamente sostenute e, quindi, rimaste a carico del contribuente. Si considerano rimaste a carico anche le spese sanitarie rimborsate qualora i contributi e premi versati non abbiano determinato alcun beneficio fiscale in termini di detrazione d’imposta o di esclusione dal reddito. Qualora, invece, i predetti contributi  e  premi  diano diritto alla detrazione dall’imposta o siano deducibili dal reddito complessivo, le spese sanitarie sostenute e rimborsate per effetto di tali assicurazioni non consentono alcuna detrazione. Non assume, peraltro, rilievo la circostanza che il contribuente si sia o meno effettivamente avvalso delle detrazioni o delle deduzioni spettanti per i contributi e i premi in parola (Circolare 19.06.2002 n. 54/E)”.

Ciò posto, i chiarimenti di prassi appena citati confermano il principio secondo cui laddove il rimborso delle spese sanitarie si riferisca a spese rimaste a carico del contribuente ­ intendendosi tali quelle rimborsate nelle ipotesi in cui i contributi e premi versati non abbiano determinato alcun beneficio fiscale in termini di deduzione  o detrazione d’imposta o di esclusione dal reddito imponibile ­ non vi è obbligo di comunicazione dei dati relativi alle spese sanitarie rimborsate.

Con la risposta a istanza di interpello n. 24, pubblicata il 4 ottobre 2018, è stato chiarito che i contributi versati a un ente bilaterale da un datore di lavoro concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, in quanto non rientrano nell’ipotesi di esclusione dal reddito previste dall’articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR, che dispone la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge.

La norma in discorso, secondo il citato documento di prassi, ”non consente, quindi, di escludere dalla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi aventi finalità assistenziale non obbligatori per legge, quali sono quelli versati agli enti bilaterali sulla base di accordi contrattuali”.

Tale chiarimento è stato confermato con risoluzione del 25 settembre 2020, n. 54/E.

Ciò posto, premesso che la qualificazione dell’Ente istante come ente avente esclusivamente fine assistenziale rientra nella competenza del Ministero della Salute, con riferimento al caso in esame si osserva quanto segue.

Come previsto dal Contratto Provinciale di Lavoro (CPL), valido dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027, e dall’articolo 5 dello Statuto allegato, le attività svolte dall’Ente istante sono finanziate mediante contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori stessi.

In particolare, il CPL stabilisce che il contributo all’Ente bilaterale è ”direttamente versato dal datore di lavoro con diritto di rivalsa sui lavoratori della relativa quota di competenza. La quota a carico dell’azienda è parte integrante della retribuzione del lavoratore, senza che questo produca effetti sugli altri istituti contrattuali”.

Inoltre, come dichiarato in sede di riscontro alla richiesta di documentazione integrativa, i contributi versati dal datore di lavoro concorrono alla formazione del reddito fiscalmente imponibile del lavoratore e quelli versati dal lavoratore non sono deducibili fiscalmente ai fini dell’IRPEF.

Pertanto, non sussistendo alcun beneficio fiscale in capo al lavoratore a fronte del versamento del contributo da parte del datore di lavoro e non essendo deducibile fiscalmente ai fini dell’IRPEF la quota contributiva versata dal lavoratore, deve concludersi che le spese sanitarie rimborsate dall’Ente bilaterale debbano considerarsi ”rimaste a carico” dei lavoratori. Conseguentemente, si ritiene che non sussista in capo all’Ente istante alcun obbligo di comunicazione delle spese sanitarie rimborsate ai sensi dell’articolo 78, comma 25­bis, della l. n. 413 del 1991.

 

Fonte: Agenzia Entrate

La Redazione

Autore: La Redazione

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