Agenzia Entrate: trattamento fiscale dei rimborsi spese per l’utilizzo del taxi, con pagamento in contanti

L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 302/E del 4 dicembre 2025, fornisce alcuni chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei rimborso delle spese sostenute per gli spostamenti in taxi. In particolare, qualora l’utilizzo del taxi sia avvenuto in Italia con relativo pagamento in contanti.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 51, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) prevede che costituiscono reddito di lavoro dipendente «tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».
La predetta disposizione include nel reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro (c.d. ”principio di onnicomprensività”), compresi i rimborsi spesa, salve le tassative deroghe contenute nei successivi commi del medesimo articolo 51 del TUIR.
In particolare, il comma 5 del citato articolo 51 del TUIR disciplina il regime fiscale applicabile alle indennità di trasferta erogate al lavoratore dipendente per la prestazione dell’attività lavorativa fuori dalla normale sede di lavoro (c.d. trasferte o missioni).
Tale disposizione prevede che «Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 [ndr. euro 46,48] al giorno, elevate a lire 150.000 [ndr. euro 77,47] per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero di lire 30.000 [ndr. euro 15,49], elevate a lire 50.000 [ndr. euro 25,82] per le trasferte all’estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate, concorrono a formare il reddito.
I rimborsi delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
Ai sensi dell’ultimo periodo della citata disposizione l’effettuazione dei pagamenti con strumenti tracciabili è condizione necessaria affinché i rimborsi di spese sostenute nel territorio dello Stato non concorrano a formare reddito di lavoro dipendente.
L’articolo 29, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 dispone che «Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono le somme e i valori di cui all’articolo 23, devono effettuare all’atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti.
La ritenuta è operata con le seguenti modalità:
- a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all’articolo 48 [ndr. ora articolo 51], del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le modalità di cui al comma 2 dell’articolo 23;
- b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonché su ogni altra somma o valore diversi da quelli di cui alla lettera a) e sulla parte imponibile delle indennità di cui all’articolo 48 [ndr. ora articolo 51], commi 5, 6, 7 e 8, del citato testo unico, con la aliquota applicabile allo scaglione di reddito più elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente all’atto del pagamento o, in mancanza, con l’aliquota del primo scaglione di reddito; (…)».
Ciò posto, considerato che nel caso di specie l’utilizzo del taxi è avvenuto nel territorio dello Stato, con pagamento effettuato in contanti, il conseguente rimborso di tale spesa concorrerà a formare reddito di lavoro dipendente con l’applicazione dell’aliquota marginale.
Fonte: Agenzia Entrate



