Apprendistato e minori: visite mediche dopo il “Decreto del Fare”

L’articolo 42 della legge n. 98/2013, di conversione del Decreto Legge n. 69/2013, al comma 1, lett. b) ha previsto la soppressione del certificato medico di idoneità per l’assunzione degli apprendisti (art. 9 del  regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  1956,  n. 1668) e dei minori (all’articolo 8  della  legge  17  ottobre  1967,  n.  977 e s.m.i.).

Pertanto, a far data dal 22 giugno 2013 (data di entrata in vigore del suddetto provvedimento normativo), gli obblighi in parola non saranno più esigibili e non saranno più conseguentemente applicabili le relative sanzioni a carico dei datori di lavoro.

Restano tuttavia fermi gli obblighi di certificazione sanitaria previsti dal TU Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria e per le lavorazioni a rischio.

 la Legge n. 98/2013 di conversione del Decreto Legge n. 69/2013

La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su