Articolo: Ammortizzatori e misure a sostegno del reddito – modifiche e proroghe

approfondimento di Maria Rosa Gheido e Alfredo Casotti – Consulenti del lavoro

 


Estratto dal n. 4/2016 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)

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Diritto_pratica_lavoro“La Legge di stabilità 2016 interviene in materia di ammortizzatori sociali sia prorogando la cassa integrazione guadagni in deroga alle norme vigenti, sia modificando alcune disposizioni del Decreto legislativo n. 148/2015, attuativo della legge n. 183/2014.

Gli ammortizzatori in deroga

Al fine di favorire il passaggio al nuovo regime introdotto dal Decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, il comma 304 della legge n. 208/2015 stanzia 250 milioni di euro per prorogare, nel 2016, l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga di cui all’articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92. All’onere si provvede quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a tre mesi nell’arco di un anno. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, il trattamento di mobilità in deroga non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nel Mezzogiorno. Per tali lavoratori il periodo complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche al di fuori dei criteri stabiliti dagli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473/2014, in misura non superiore al 5% delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l’integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla Regione nell’ambito dei piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.

Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2016….continua la lettura

Wolters Kluwer Italia

Autore: Wolters Kluwer Italia

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