Articolo: Contratti di solidarietà: proroga dei trattamenti integrativi salariali

approfondimento di Eufranio Massi – esperto in diritto del lavoro

Estratto dal n. 19/2019 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)

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Diritto_pratica_lavoro“Con la circolare n. 6 del 3 aprile 2019, la Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della Formazione del Ministero del lavoro, ha fornito le proprie indicazioni operative sui contenuti dell’art. 26-bis, D.L. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, nella legge n. 26/2019.

Prima di entrare nel merito di quanto affermato in sede ministeriale è opportuno ricordare come il Parlamento fosse già intervenuto, con alcune novità introdotte nel corpus del D.Lgs. n. 148/2015, per alcune situazioni particolari, a derogare alla rigidità del dettato normativo, in materia di integrazioni salariali straordinarie.

Cosa ha, in sostanza, fatto il legislatore con l’art. 26-bis appena richiamato?

Procedendo nell’opera di interpolazione su disposizioni già esistenti, ha variato i contenuti dei commi 1 e 3 dell’art. 22-bis D.Lgs. n. 148/2015 estendendo anche al 2020 la possibilità di fruire, a determinate condizioni, della proroga degli ammortizzatori sociali ed ha  implementato le somme disponibili per il 2019 a 180 milioni di euro e a 50 milioni per il 2020 (per il 2018 sono restati 100 milioni).

La disposizione, che ha introdotto nel nostro ordinamento l’art. 22-bis, era contenuta nel comma 133 dell’art. 1, legge n. 205/2017 al quale era  seguito, nel D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, nella legge n. 136, l’art. 25.

L’analisi che segue vuole essere una riflessione su tutta la materia (Cigs e contratti di solidarietà) che, ovviamente, va esaminata sia alla luce dell’ultima circolare sopracitata che di quelle antecedenti, la n. 2/2018 e la n. 16/2018.

Viene ipotizzata, a determinate condizioni, la  proroga dell’intervento di Cigs per la causali di riorganizzazione e di crisi aziendale e del contratto di solidarietà (quest’ultimo a partire dal 24  ottobre 2018): nella sostanza, ci si trova di fronte ad uno sforamento sia del limite massimo del quinquennio mobile che di quello particolare previsto per le singole causali (24 mesi per la ristrutturazione, 12 mesi per la crisi aziendale e 24 mesi per la  solidarietà).

Il testo parla, espressamente, di deroga agli articoli 4 e 22, comma 2, 3 e 5 (questi due ultimi citati dal predetto art. 25), D.Lgs. n. 148/2015. Tale possibilità, comunque, non ha natura strutturale, ma viene limitata agli anni 2018 (ormai, trascorso), 2019 e 2020 all’interno di tetti di spesa annuali..”…continua la lettura

Eufranio Massi

Autore: Eufranio Massi

esperto in Diritto del Lavoro - relatore a corsi di formazione in materia di lavoro

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