Articolo: Dimissioni per fatti concludenti: Tribunale di Brescia e contrasto giurisprudenziale
approfondimento di Eufranio Massi
“La materia delle dimissioni per fatti concludenti sta creando, nella magistratura di merito, indirizzi contrapposti, rispetto ai quali appare opportuno fare un quadro degli indirizzi. Da un lato i giudici di Trento e Milano e, dall’altro, con un orientamento diverso i Tribunali di Bergamo, Ravenna e, ora, Brescia.
Prima di entrare nel merito, credo che sia doveroso leggere, con attenzione, quanto affermato dall’art. 19 della legge n. 203/2024 che ha inserito nel “corpus” dell’art. 26 del D.L.vo n. 151/2025, il comma 7-bis:
“In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dal rapporto di lavoro o, in mancanza di una previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del Lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo (ossia le dimissioni telematiche). Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il datore di lavoro dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”.
L’esame delle varie posizioni parte dalla più recente decisione, quella di Brescia che è stata resa nota il 27 gennaio 2026. ….”
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