Articolo: La riduzione dell’indennità di mobilità ed i riflessi sulle agevolazioni per le assunzioni

articolo di approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente

 

Generazione Vincente

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Con il prossimo 1° gennaio l’indennità di mobilità prevista in favore dei lavoratori licenziati per riduzione di personale subirà un taglio notevole, a causa di una specifica disposizione contenuta nell’art. 2, comma 46, della legge n. 92/2012. Si tratta di una tappa di avvicinamento (nel 2016 la riduzione proseguirà) fino alla effettiva abolizione a partire dal 1* gennaio 2017, con un trattamento unico di ASpI ( o di nuova ASpI che la sostituirà dopo l’emanazione del decreto delegato previsto, sulla materia, dal Jobs act) pari a 12 mesi.

Prima di entrare nel merito delle riduzioni  ricordo che  sin dal 1991, anno di entrata in vigore della legge n. 223, l’indennità e’ strettamente correlata all’età del lavoratore interessato ed alla ubicazione geografica.

Per i soggetti che andranno nelle liste di mobilità nel corso del 2015 che sono residenti nelle aree del centro nord la fruizione del trattamento sarà di 12 mesi per gli under 40 (qui resta invariata) per scendere a 18 ( prima erano 24) se i lavoratori hanno una età compresa tra i 40 ed i 49, ed a 24 (invece che 36) per gli over 50. Nel Mezzogiorno, ferme restando le fasce di età, l’indennità resta a 12 mesi per la prima categoria ma cala a 24 per la seconda (prima erano 36) ed a 36 per la terza (prima erano 48).

Da quanto appena detto scaturiscono alcune riflessioni.

La prima riguarda le procedure collettive di personale aperte per le quali non si ravvisano soluzioni alternative ai licenziamenti: ebbene, potrebbe esserci una spinta a chiudere l’iter e a giungere alla cessazione dei rapporti entro il 31 dicembre, in quanto, in questo caso non ci saranno riduzioni nel trattamento, cosa che si verificherebbe nell’ipotesi in cui i recessi dovessero avvenire in una data successiva. Ho parlato di data di licenziamento in quanto ritengo che l’elemento decisivo sia soltanto quello relativo alla effettiva cessazione del rapporto e non, ad esempio, il recesso intimato entro il 31 dicembre ma con un rapporto proseguito dopo tale data perché le parti hanno deciso di far  lavorare il periodo di preavviso….”

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Autore: La Redazione

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