Articolo: L’integrazione salariale attraverso i fondi di solidarietà

articolo di approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente

 

Generazione Vincente

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“La legge n. 183/2014 all’art. 1, comma 2, lettera a, punto 7, ha fornito all’ Esecutivo la delega per una revisione dei fondi di solidarietà introdotti dall’ art. 3 della legge n. 92/2012 che, fino ad oggi, per una serie di problemi, hanno avuto “vita grama”. Essi sono nati, essenzialmente, con lo scopo di definire forme di integrazione del reddito in costanza di rapporto di lavoro laddove, in presenza di crisi, non trova applicazione la normativa sulla integrazione salariale ordinaria e straordinaria: tutto questo anche in un’ottica di superamento di forme integrative che per certi versi (v. la cassa in deroga) sono state a carico della fiscalità generale e per altri (v. i contratti di solidarietà ex art. 5 della legge n. 236/1993, destinati a scomparire dal prossimo 1° luglio) a carico del fondo per l’occupazione, con una serie di risorse tratte annualmente dallo stesso.

La legge “Fornero” aveva previsto date certe per l’entrata in vigore, date poi, per effetto di provvedimenti successivi, “spostate in avanti”, ma il quadro attuale mostra pochi accordi collettivi finalizzati alla loro istituzione.

Ma cosa prevede il sistema della legge n. 92? Esso ipotizza:

  1. la costituzione di fondi di solidarietà di natura bilaterale presso l’INPS, a seguito di accordi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, recepiti in D.M. interministeriali tra Lavoro ed Economia;
  2. in alternativa, adeguamento dei fondi esistenti in quei settori ove, da tempo, opera il sistema della bilateralità (come, ad esempio, nell’artigianato). In questo caso il Decreto interministeriale, stabilisce i requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti preposti alla gestione, i criteri ed i requisiti per la contabilità, dopo che, nell’iter procedimentale, sia stato acquisito il parere delle organizzazioni stipulanti (art. 3, comma 14, della legge n. 92/2012);
  3. adeguamento alla nuova normativa dei fondi che già operano sulla base di altre disposizioni come ad esempio, il credito, le assicurazioni, le ferrovie, le poste, il trasporto aereo ed i servizi esattoriali;
  4. un fondo di solidarietà residuale (art. 3, comma 19, della legge n. 92/2012) per datori di lavoro con un organico superiore alle 15 unità, non coperti da alcuna normativa sulla integrazione salariale nei cui settori non siano stati siglati accordi volti alla attivazione di un fondo: esso è istituito con Decreto “concertato” tra Lavoro ed Economia…. continua la lettura
Eufranio Massi

Autore: Eufranio Massi

esperto in Diritto del Lavoro - relatore a corsi di formazione in materia di lavoro

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