Articolo: Nuovi oneri per i datori che richiedono agevolazioni per le assunzioni
approfondimento di Eufranio Massi per il n. 160 della rivista “Il Mondo del consulente”.
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NUOVI ONERI PER I DATORI CHE RICHIEDONO AGEVOLAZIONI PER LE ASSUNZIONI
Dal prossimo 1° aprile (ma la data è, nella sostanza, strettamente correlata alla emanazione di un D.M. del Ministro del Lavoro che dovrà individuare le modalità attuative) i datori di lavoro privati che chiederanno benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, per l’assunzione di lavoratori, saranno obbligati ad effettuare una comunicazione al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), atteso che il Legislatore, con l’art. 14 del D.L. n. 159/2025, intende perseguire la trasparenza del mercato del lavoro, le pari opportunità, il rafforzamento delle misure di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro e monitorare gli effetti dell’intervento pubblico.
Il comma 1 ricorda che ai fini del riconoscimento dei benefici, il datore di lavoro è tenuto a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ovviamente, è appena il caso di precisare che gli incentivi sono correlati anche al rispetto assoluto dell’art. 1, comma 1175, dell’art. 1 della legge n. 296/2006 (possesso del Durc, rispetto degli altri obblighi di legge, rispetto del trattamento previsto dai contratti collettivi, anche di secondo livello, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale) e dell’art. 31 del D.L.vo n. 150/2015, oltre che dei vincoli particolari richiesti, di volta in volta, dalle disposizioni che li prevedono come, ad esempio, laddove affermato esplicitamente, l’incremento occupazionale, l’assenza di prestazioni lavorative a tempo indeterminato svolte in precedenza, l’assenza di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nei sei mesi antecedenti l’assunzione, o nei sei mesi successivi o, infine, l’età del lavoratore o la mancanza di un lavoro regolarmente retribuito in un determinato periodo.
Una prima considerazione appare necessaria: fatta salva una diversa determinazione ministeriale, i rapporti di apprendistato sono esclusi da tale obbligo, in quanto la contribuzione ridotta, come affermato dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 5/2008 e come confermato dall’INPS nei mesi immediatamente successivi, è una contribuzione “propria” che il Legislatore ha previsto per favorire l’occupazione dei giovani attraverso un contratto di contenuto formativo (e un discorso analogo può, a mio avviso, farsi per la contribuzione in agricoltura nei luoghi montani e per quella della gente di mare imbarcata).
Sempre dal 1°aprile p.v., le comunicazioni obbligatorie previste dall’art. 9.bis del D.L. n. 510/1996 potranno essere effettuate al SIISL anche per i rapporti di lavoro per i quali non si richiedono incentivi: sarà quest’ultimo che provvederà ad inoltrarle al sistema delle comunicazioni telematiche (qui la norma si rivolge, direttamente, ai datori di lavoro privati, ed ai professionisti abilitati o autorizzati ex lege n. 12/1979).
Il comma 3 afferma che la piattaforma SIISL espone gli esiti della verifica dei dati autocertificati dal lavoratore iscritto e li rende disponibili per il datore: ciò avviene con l’obiettivo di rafforzare le garanzie di affidabilità e sicurezza nella gestione del lavoro.
Il comma 4 impone alle Agenzie di Lavoro di pubblicare sul SIISL le posizioni lavorative che gestiscono e, fermo restando il rispetto della normativa sui dati personali, potranno accedere alla piattaforma SIISL per individuare le persone idonee alle posizioni lavorative pubblicate.
Il comma 5 si occupa di definire l’iter che deve seguire il D.M. del Ministro del Lavoro: esso sarà emanato al termine di un percorso che vede coinvolte (a livello di audizione) le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e dovrà definire le modalità attuative dell’art. 14.
Il comma 6 prevede l’iscrizione nel SIISL dei lavoratori extra comunitari che hanno frequentato nei Paesi di origine corsi di istruzione e formazione professionale nell’ambito di programmi approvati, anche su proposta delle Regioni e delle Province autonome, dal Ministero del Lavoro, da quello dell’Istruzione o da quello dell’Università e realizzati in collaborazione con Regioni, Province Autonome ed Enti Locali, organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché da organismi internazionali finalizzati al trasferimento in Italia dei lavoratori stranieri ed al loro inserimento nel tessuto produttivo o da Enti ed Associazioni operanti nel settore dell’immigrazione da almeno tre anni. Sarà cura dei soggetti sopraindicati procedere alla loro iscrizione. Tale disposizione non è ancora operativa in quanto necessita della emanazione di un D.M. “concertato” tra i Ministri del Lavoro, dell’Interno e degli Affari Esteri.
Tale riforma dovrà essere effettuata a “costo zero”, recita il comma 8, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (è una frase di prassi che viene quasi sempre inserita allorquando si disegnano alcune riforme, ma che, molte volte, rappresenta un forte limite al raggiungimento dell’obiettivo).
Fin qui la norma: ovviamente, non è il momento di fare riflessioni in quanto manca ancora il documento principale, il D.M. del Ministro del Lavoro, che dovrà dettare le modalità operative.
Si possono, tuttavia, paventare alcuni rischi, come quello che è rappresentato da un possibile aggravio di adempimenti di natura formale.
Cambieranno i tempi per le richieste degli incentivi: attualmente, secondo le procedure informatiche dell’INPS, i benefici per talune assunzioni possono essere richiesti entro i 7 giorni successivi alla instaurazione del rapporto, ora, se la comunicazione al SIISL vale anche come comunicazione obbligatoria ex art. 9-bis del D.L. n. 510/1996, andrà fatta prima unitamente alla richiesta degli sgravi contributivi, a meno che nel D.M. non si affermi qualcosa di diverso.
C’è, poi, il caso dei contratti a tempo determinato stabilizzati a tempo indeterminato ove sono previsti benefici: qui non c’è alcuna ricerca di personale, per cui dovrebbe essere seguita una diversa procedura.
Faccio, inoltre, una constatazione reale: l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro avviene, nella stragrande maggioranza dei casi, con un contatto diretto, al di fuori dei canali istituzionali deputati alla ricerca: c’è il rischio che la procedura allunghi i tempi dell’inserimento al lavoro.
Un discorso a parte meritano gli obblighi in capo alle Agenzie del Lavoro: le offerte di lavoro, spesso per pochi giorni, sono estremamente volatili e, probabilmente, anche qui assisteremo ad oneri ed obblighi che potrebbero generare controlli di difficile verifica.
Eufranio MASSI



