Articolo: Smart working e informativa obbligatoria per la sicurezza
approfondimento di Eufranio Massi per il n. 163 della rivista “Il Mondo del consulente”.
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SMART WORKING E INFORMATIVA OBBLIGATORIA PER LA SICUREZZA
Nei giorni a cavallo del 7 aprile 2026, grande rilievo sui “media” è stato dato alla notizia relativa ad un adempimento previsto dalla legge n. 34/2026 secondo il quale occorre formulare una informativa obbligatoria, con cadenza almeno annuale, nei confronti dei lavoratori che prestano la loro attività in modalità agile sui rischi generali e su quelli specifici connessi alla sicurezza sul lavoro, pena l’irrogazione di sanzioni di natura penale. Si tratta di un obbligo che va tenuto presente anche dai professionisti che collaborano con le imprese e che sono tenuti a ricordare a queste ultime la necessità di tale adempimento. Sul punto, segnalo un pregevole lavoro pubblicato dalla Fondazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro il 2 aprile u.s.
Il lavoro agile, all’origine, era una modalità della prestazione lavorativa “di nicchia”: esso è cresciuto, in termini numerici, con la pandemia ed ha avuto, in seguito, uno sviluppo che, dopo il record di quegli anni, si è, comunque, assestato, su numeri di una certa importanza. In diverse realtà aziendali allorquando è stato praticato, in maniera massiccia, anche a seguito di accordi aziendali, ha rappresentato un mezzo per ridurre i costi generali e per i dipendenti uno strumento per conciliare meglio i tempi di vita e di lavoro.
La volontarietà dell’accordo individuale tra le parti (datore di lavoro e dipendente, sia pure all’interno di accordi aziendali presenti nelle realtà produttive medio-grandi), e la possibilità che lo stesso possa realizzarsi a termine, sono stati i motori che ne hanno favorito la crescita.
Le nuove nubi che si stanno addensando sul mondo, a seguito della crisi iraniana, hanno consigliato gli organismi europei a proporre ai singoli Stati alcune misure da approvare per ridurre l’impatto negativo dovuto alla scarsità delle fonti energetiche: tra queste, in caso di aggravamento della situazione generale c’è la proposta di un giorno di smart working (laddove possibile) per tutti i lavoratori. Nella malaugurata ipotesi che ciò dovesse accadere, il nuovo onere che vado a descrivere, potrebbe avere una platea di impatto ben più grande di quella attuale.
Tornando all’apparato sanzionatorio si dirà: ma non c’era già un obbligo previsto dal comma 1 dell’art. 22 della legge n. 81/2017 che all’art.18 e seguenti aveva regolamentato lo smart-working?
Si è vero, ma la nuova norma (inserita nella legge annuale per le piccole e medie imprese la quale contiene, però, alcuni obblighi, di portata generale, che interessano tutti i datori di lavoro, come quello che sto commentando) ha una portata diversa, in quanto stabilisce, in caso di violazione dell’obbligo, sanzioni di natura penale alquanto significative.
Ma, andiamo con ordine.
Con l’art. 11 si inserisce una modifica nei contenuti dell’art. 3 del D.L.vo n. 81/2008, introducendo il comma 7-bis ove si stabilisce che per le prestazioni svolte in modalità agile ove il datore di lavoro non ha alcuna disponibilità, né potere organizzativo circa il luogo di esecuzione dell’attività (spesso, neanche la conosce non essendo prevista dalla legge l’individuazione), l’assolvimento degli obblighi di sicurezza deve essere compatibile con tale modalità. Pertanto, il datore deve fornire da una informativa scritta al lavoratore ed al rappresentante aziendale della sicurezza (se esistete) nella quale sono individuati i rischi generali e quelli specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto, in particolare con l’utilizzo dei videoterminali. Tale informativa ha una cadenza almeno annuale (ovviamente, se cambiano alcune situazioni correlate al lavoro va fatta prima) ed il lavoratore ha l’obbligo di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro finalizzate a fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione al di fuori del perimetro aziendale (anche per quel che concerne la protezione dei dati).
La nozione di svolgimento dell’attività al di fuori dei locali aziendali per una parte dell’orario, non fa riferimento esclusivo al domicilio del lavoratore ma anche a luoghi come quelli creati appositamente di co-working o di altra postazione “a piacimento” dell’interessato-
L’informazione scritta ha una importanza rilevante e non è, assolutamente, statica e la prestazione ”smart”, che si effettua al di fuori del perimetro aziendale, configura una diversa graduazione dei rischi, in un contesto di necessaria cooperazione tra datore di lavoro e lavoratore che permea il Testo Unico sulla sicurezza ma che nel lavoro agile necessita ancora di più, proprio perché il lavoratore effettua una parte del proprio orario di lavoro al di fuori del contesto aziendale.
L’informativa specifica su tutti i rischi, precisa e puntuale, comporta, a mio avviso, una semplice constatazione: il Legislatore pone attenzione su rischi che, seppur difficilmente traumatici nell’immediato (si pensi, al lavoro “da remoto” presso l’abitazione del dipendente o della dipendente) possono produrre, in un periodo più o meno lungo, menomazioni di un certo grado come, ad esempio, disturbi visivi o problemi posturali.
Il Legislatore fa uno specifico riferimento alla attività con videoterminali: ciò significa che i rischi generali e, soprattutto quelli specifici, vanno declinati anche in relazione ai seguenti articoli:
- 174 e 175 i quali richiamano i rischi per la vista e gli occhi, per la postura e l’affaticamento fisico e mentale, l’igiene ambientale, le condizioni ergonomiche e le pause nella prestazione lavorativa. Di particolare importanza il richiamo alla interruzione dell’attività che sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale. In mancanza, sussiste un diritto alla interruzione della prestazione per un periodo di 15 minuti ogni 120 di applicazione continua al videoterminale;
- 176 che concerne la sorveglianza sanitaria obbligatoria con i relativi obblighi datoriali in relazione alle prescrizioni del medico competente;
- 177 che riguarda la formazione che accompagna l’informazione.
La cooperazione tra datore e lavoratore nelle prestazioni agili appare estremamente significativa e l’art. 11 della legge n. 34/2026 la configura come un elemento importante sia per l’aspetto operativo che per quello giuridico.
Due parole, infine, sull’apparato sanzionatorio
La violazione dell’obbligo informativo è punita penalmente con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 (art. 55, comma 5). La sanzione rientra nelle competenze dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
Gli ispettori del lavoro, in quanto Pubblici Ufficiali, una volta accertata la violazione dell’obbligo, dovranno relazionare la Procura della Repubblica, competente per territorio: ovviamente, il trasgressore potrà definire la questione, accedendo all’oblazione, seguendo le indicazioni che saranno fornite nel verbale ispettivo.
Eufranio MASSI


