Cassazione: Agenzia di somministrazione responsabile sempre dei versamenti contributivi
Con ordinanza n. 9057/2026, la Corte di Cassazione ha affermato che l’Agenzia di Lavoro, in quanto titolare dei rapporti con i lavoratori somministrati, è tenuta a versare le differenze contributive anche nei casi in cui l’utilizzatore non ha comunicato di aver fatto svolgere mansioni superiori ai lavoratori inviati in missione.
Si ricorda che l’articolo 35, del decreto legislativo n. 81/2015, stabilisce che l’utilizzatore risponde in via esclusiva delle differenze retributive, qualora abbia omesso di comunicare l’utilizzazione dei somministrati in mansioni superiori che comportino una maggiore retribuzione.



