Cassazione: contestazione di caporalato ovunque si registri prestazione manuale

Con sentenza n. 12685/2026, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che il reato di caporalato è contestabile laddove la mansione svolta dai lavoratori sfruttati ed in situazione di bisogno, sia caratterizzata da manualità (e, quindi, non soltanto in agricoltura o nell’industria).

La nozione di manodopera, alla luce della precedente sentenza n. 43662/2024, è da approfondire, atteso che il reato, in un contesto ove si parla di manodopera, è applicabile in tutti i settori in cui sia presente una certa manualità, come anche nel settore dei servizi.

La Corte afferma che “in tema di delitti contro la persona, il disposto dell’art. 603 bis, comma 1, n. 2, del codice penale trova applicazione, per la collocazione della norma e per il dato semantico del termine di manodopera, in tutti i casi di utilizzazione, assunzione o impiego di prestatori d’opera che, indipendentemente dall’ambito economico ( e quindi anche nel cosiddetto settore terziario, ovvero in quell’ambito che eroga servizi invece che produrre beni materiali) svolgano una attività di lavoro subordinato prevalentemente manuale”.

 

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Autore: La Redazione

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