Cassazione: datore di lavoro e attività del preposto alla vigilanza

Con sentenza n. 20150 del 3 giugno 2026, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che in caso di infortunio sul lavoro, risponde il datore di lavoro nel caso in cui, pur avendo nominato un preposto alla vigilanza, abbia omesso di vigilare sull’operato di questi, al fine di impedire l’instaurazione di prassi contro legge portatrici di pericoli per i lavoratori.

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Autore: La Redazione

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