Cassazione: intermediazione illecita e sfruttamento dei lavoratori
Con sentenza n. 32633 del 2 settembre 2026, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che ai fini della individuazione del reato di caporalato è sufficiente che il datore di lavoro o l’utilizzatore impieghi manodopera in condizioni di sfruttamento approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori non essendo necessario il ricorso alla violenza o alla minaccia che costituiscono elementi aggravanti e non elementi costitutivi del reato.
La sproporzione della retribuzione non può essere valutata unicamente con riferimento ai parametri stabiliti dalla contrattazione collettiva, dovendosi avere riguardo sia alle mansioni svolte, che alle condizioni di lavoro, che all’orario di lavoro, alle pause, ai riposi ed alle ferie, più in generale, alla effettiva corrispondenza tra salario percepito e prestazione resa dal lavoratore che versi in uno stato di bisogno.


