Cassazione: responsabilità limitata del direttore dei lavori

Con sentenza n. 12890 dell’8 aprile 2026, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che il direttore dei lavori, per conto del committente, non può rispondere dell’osservanza di norme antinfortunistiche qualora non sia accertata in maniera rigorosa una sua ingerenza nella organizzazione del cantiere: “una diversa e più ampia estensione dei compiti del direttore dei lavori (che non cumuli in se altre funzioni), comprensiva degli obblighi di prevenzione degli infortuni, deve essere rigorosamente provata”.

 

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Autore: La Redazione

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