Cassazione: stabilizzazione nella Pubblica Amministrazione e risarcimento del danno
Con sentenza n. 26566/2026, la Corte di Cassazione ha affermato che anche in caso di stabilizzazione del rapporto a tempo indeterminato, qualora effettivamente riscontrato, può esserci una indennità a favore del dipendente, riconosciuta come “danno comunitario”: per quest’ultimo si intende il risarcimento compreso tra 4 e 24 mensilità risconosciuto, soprattutto nel pubblico impiego, derivante dall’abuso nella reiterazione di contratti a termine, in violazione della Direttiva 1999/70.
Nell’ordinamento italiano la disposizione è contenuta nel D.L. n. 131/2025 che ha modificato, sul punto, il D.L.vo n. 165/2001.
L’indennità risarcitoria è, quindi, svincolata dalla stabilizzazione a tempo indeterminato del rapporto ed il giudice, la quantifica tenuto conto della gravità della violazione, del numero di proroghe a termine, della durata complessiva del rapporto di lavoro e dell’intervenuta stabilizzazione.
La Cassazione afferma che il risarcimento può essere fatto valere in tutti i giudizi pendenti, anche se il ricorso sia stato instaurato prima del settembre 2024, mese di entrata in vigore del D.L. n. 131/2025.


