Corte di Giustizia Europea: personale ATA nelle scuole – illegittimo l’uso continuo di contratti a termine

corte_giustizia_ue

Con la sentenza del 13 maggio 2026 nella causa C-155/25, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha dichiarato incompatibile con il diritto europeo il sistema italiano di utilizzo dei contratti a tempo determinato per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle scuole statali.

La decisione rappresenta un passaggio di particolare rilievo nel dibattito sul precariato scolastico e si inserisce nel consolidato orientamento della giurisprudenza europea volto a contrastare l’abuso nella reiterazione dei rapporti a termine nella pubblica amministrazione.

 

La posizione della Commissione europea

Il procedimento trae origine da un ricorso per inadempimento promosso dalla Commissione europea, secondo cui la disciplina italiana non garantirebbe misure effettive per prevenire il ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato del personale ATA.

Nel sistema italiano, infatti, il personale ATA viene frequentemente assunto con contratti a termine per coprire posti vacanti, mentre l’accesso al rapporto a tempo indeterminato è subordinato all’espletamento di concorsi pubblici privi di una cadenza regolare e riservati a lavoratori che abbiano già maturato almeno due anni di servizio con contratti temporanei.

Secondo la Commissione, tale assetto si pone in contrasto con la clausola 5 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, che impone agli Stati membri di adottare misure concrete per prevenire gli abusi derivanti dalla successione di rapporti a termine.

 

Le motivazioni della Corte di giustizia

La Corte ha accolto integralmente il ricorso della Commissione, evidenziando diversi profili di incompatibilità della normativa italiana con il diritto dell’Unione.

In particolare, i giudici europei hanno rilevato che:

  • la normativa italiana non prevede né una durata massima dei rapporti a termine né un limite al numero di rinnovi dei contratti del personale ATA;
  • il requisito dei due anni di servizio necessario per partecipare ai concorsi finisce per incentivare il ricorso reiterato ai contratti a tempo determinato anche per esigenze strutturali e permanenti;
  • l’Italia non ha dimostrato l’esistenza di esigenze di flessibilità sorrette da circostanze precise e concrete tali da giustificare la successione dei contratti;
  • l’indizione sporadica e imprevedibile dei concorsi non costituisce una misura idonea a prevenire gli abusi.

La Corte ha quindi concluso che il sistema italiano non offre strumenti effettivi di prevenzione e contrasto dell’abuso nella reiterazione dei rapporti a termine del personale ATA.

 

Le possibili conseguenze per l’Italia

La pronuncia impone ora allo Stato italiano di adeguare la disciplina interna ai principi europei. In base alla procedura di infrazione prevista dai Trattati, l’Italia dovrà conformarsi “senza indugio” alla sentenza della Corte.

In caso contrario, la Commissione europea potrà avviare un nuovo procedimento chiedendo l’applicazione di sanzioni pecuniarie.

Sul piano interno, la decisione potrebbe inoltre alimentare nuovo contenzioso da parte dei lavoratori precari del comparto scuola, soprattutto con riferimento alle richieste di stabilizzazione e di risarcimento del danno derivante dall’abuso dei contratti a termine.

 

Un nuovo capitolo nel contenzioso sul precariato pubblico

La sentenza si colloca nel solco della giurisprudenza europea che negli ultimi anni ha più volte censurato il ricorso sistematico ai rapporti a termine nella pubblica amministrazione italiana, in particolare nel settore scolastico.

Il pronunciamento della Corte conferma ancora una volta che il ricorso ai contratti a tempo determinato può ritenersi legittimo solo in presenza di esigenze temporanee effettive e purché siano previste misure concrete e dissuasive contro l’abuso della reiterazione contrattuale.

Per il legislatore nazionale si apre dunque una nuova fase di revisione delle modalità di reclutamento del personale ATA, con l’esigenza di individuare strumenti maggiormente coerenti con i principi del diritto dell’Unione europea.

 

La sentenza 

Fonte: Corte di Giustizia Europea

 

La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su