Dottrina per il Lavoro: contratti a termine – causale per esigenze individuate dalle parti fino al 31 dicembre 2026
In fase di conversione del decreto legge n. 95/2025 (cd. Decreto Economia) nella Legge n. 118/2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2025, è stato inserito, all’articolo 14, il comma 6-bis che prevede all’interno dell’articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, n. 81/2015 (TU sui contratti di lavoro), la modifica del termine al “31 dicembre 2026”.
Questo il nuovo articolo 19, comma 1:
“Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51;
b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2026, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.”
In parole povere, anche per il 2026 sarà possibile, al superamento dei primi 12 mesi in contratti a termine, utilizzare una causale individuata dalle parti in base ad “esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva“, ma solo qualora non sia presente alcuna casistica prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale.
Il decreto legislativo, n. 81/2015 dopo la modifica