Consiglio di Stato: il superminimo non rileva ai fini dell’equivalenza del CCNL

Con sentenza n. 3209 del 24 aprile 2026, il Consiglio di Stato, Sezione V, affronta il tema della verifica di equivalenza tra contratti collettivi negli appalti pubblici, soffermandosi, in particolare, sulla rilevanza del superminimo nella determinazione della retribuzione e chiarendo che tale elemento, in quanto non qualificabile come componente fissa, non può essere utilizzato per colmare il divario economico tra CCNL diversi.

La sentenza individua nel superminimo il punto decisivo per escludere l’equivalenza tra CCNL. Il Consiglio di Stato richiama l’art. 4 dell’Allegato I.01, secondo cui la comparazione deve avvenire solo sulle componenti fisse della retribuzione. In questo quadro, il superminimo non è considerato rilevante perché, anche nel CCNL Aninsei, è qualificato come elemento “eventuale”, quindi non strutturale.

Proprio tale carattere eventuale impedisce di considerarlo una voce fissa e automatica, rendendolo una componente accessoria legata a scelte datoriali o accordi ulteriori. Di conseguenza, non può essere utilizzato per colmare il divario retributivo tra i due contratti.

Il mancato inserimento del superminimo tra gli elementi fissi diventa quindi determinante: venendo meno l’unico strumento di compensazione del differenziale economico, l’equivalenza del CCNL applicato dall’azienda deve essere esclusa.

 

La sentenza n. 3209/2026

 

Fonte: Consiglio di Stato

La Redazione

Autore: La Redazione

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