Consulta: legittimo il meccanismo di calcolo “a blocchi” applicato alla perequazione delle pensioni

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 52 depositata in data 16 aprile 2026, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Trento, riguardanti la modalità di calcolo “a blocchi” prevista, dalle rispettive leggi di bilancio, per la rivalutazione delle pensioni nelle annualità 2023 e 2024.
Il giudice a quo, nel corso di un procedimento avente a oggetto l’importo da riconoscere a titolo di rivalutazione di una pensione di vecchiaia per le due suddette annualità, aveva evidenziato come la contestata normativa disponga la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo percentuali calcolate con riferimento all’importo complessivo degli stessi trattamenti (c.d. “sistema a blocchi”) anziché sulle distinte fasce di importo di essi (c.d. “sistema a scaglioni”, individuato dalla legge n. 190 del 2019 quale sistema valido a regime). L’adozione del modello “a blocchi” per le annualità 2023 e 2024, in deroga alla regola generale, comporta in particolare – aveva osservato il rimettente – un effetto di “allineamento” tra classi di pensione originariamente distinte, appiattendone i relativi importi, come rivalutati, e producendo, in limitati casi, effetti di “sorpasso”, consentendo che l’importo di una pensione, originariamente inferiore, superi quello di altra pensione collocata in una fascia reddituale più alta.
Nella descritta situazione il Tribunale di Trento aveva ravvisato una lesione dei principi di proporzionalità, sufficienza e adeguatezza delle pensioni, come delineati dagli articoli 36 e 38 della Costituzione, nonché del principio di non contraddizione (art. 3, primo comma, Cost.) rispetto alla contemporanea vigenza dei sistemi di calcolo retributivo e contributivo delle pensioni, che consentono di distinguere, nel loro importo, i vari trattamenti pensionistici in base alla qualità e quantità del lavoro prestato durante la vita attiva.
La Corte, pur considerando l’effettivo prodursi di un limitato effetto di “allineamento” tra diverse classi di pensioni, come connaturato all’impiego del modello “a blocchi” in luogo di quello “a scaglioni”, ha tuttavia valutato che si tratta di una conseguenza del tutto marginale e residuale, in quanto i differenziali degli importi, entro i quali si verificano i contestati effetti di “allineamento” e di “appiattimento”, si assestano su valori esigui, tali da non poter revocare in dubbio, di per sé soli, la rispondenza delle relative previsioni di legge ai principi desumibili dagli articoli 36 e 38 della Costituzione. I descritti effetti di “sorpasso”, poi, sono stati neutralizzati dal legislatore attraverso la previsione di apposite clausole di salvaguardia.
La Corte ha ricordato che i principi costituzionali posti a fondamento dell’istituto della perequazione automatica non impongono che la rivalutazione sia necessariamente, anno per anno, riconosciuta a tutti i trattamenti di quiescenza e, ancor meno, che essa debba essere garantita nella medesima misura per tutti i titolari di pensione. Al legislatore va riconosciuto un significativo margine di discrezionalità nella determinazione del quantum di rivalutazione, alla luce di un necessario bilanciamento con le esigenze della finanza pubblica, specialmente in momenti storici di comprovate difficoltà economico-finanziarie, quali gli anni 2023 e 2024.
L’adozione del sistema di calcolo “a blocchi” ha consentito rilevanti risparmi di spesa pensionistica per entrambe le annualità e, nondimeno, ha comunque garantito la rivalutazione delle pensioni, anche di quelle di più alto importo, senza comportarne alcuna misura di “blocco”.
La pronuncia
Fonte: Corte Costituzionale



