Consulta: TFS degli statali – al legislatore un anno per eliminare differimento e rateizzazione

La Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 25 depositata in data 5 marzo 2026, ha rilevato che, nonostante i moniti espressi con le sentenze n. 159 del 2019 e n. 130 del 2023, non è stato ancora avviato «in modo sostanziale» quel processo di graduale ma completa eliminazione dei termini per il riconoscimento di tali spettanze sollecitato dalle predette pronunce.

Hanno, infatti, portata circoscritta le due riforme, intervenute medio tempore, con le quali, da un lato, è stata ampliata la platea degli aventi diritto che, per la loro condizione di fragilità, possono percepire l’intero trattamento nel termine di tre mesi dalla cessazione dal servizio, senza ulteriore dilazione e, dall’altro, è stato ridotto una tantum di tre mesi, con decorrenza 1 gennaio 2027, il termine per la liquidazione del T.F.S.

La Corte ha, quindi, ribadito il vulnus all’articolo 36 della Costituzione, nonostante le suddette modifiche. Tuttavia, essa ha considerato ancora una volta che una caducazione delle disposizioni censurate comporterebbe l’espunzione contestuale e retroattiva di ogni dilazione e, di conseguenza, la immediata esigibilità dei trattamenti, che si tradurrebbe quantomeno in un temporaneo, ma assai significativo, impatto sulle finanze pubbliche in termini di fabbisogno di cassa.

Pertanto, al fine di consentire al legislatore di intervenire con un’appropriata disciplina, pur anche nel segno della gradualità, la Corte ha deciso di rinviare la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale all’udienza del 14 gennaio 2027, all’esito della quale potrà essere valutata l’eventuale sopravvenienza di un intervento riformatore che pianifichi l’eliminazione dei meccanismi dilatori in questione

 

La pronuncia

 

Fonte: Corte Costituzionale

La Redazione

Autore: La Redazione

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