Corte di Giustizia Europea: lavoro in diversi Paesi – va determinata la legge applicabile

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Con sentenza alla causa C-485/24, la Corte di Giustizia Europea ha affermato che qualora il lavoratore svolga la propria attività in Paesi diversi, va determinata la legge applicabile in caso di cambiamento del luogo di lavoro abituale.

La Corte specifica che il nuovo luogo di lavoro destinato a divenire il luogo di lavoro abituale deve essere preso in considerazione nell’ambito dell’esame dell’insieme delle circostanze al fine di determinare la legge che sarebbe applicabile in mancanza di scelta delle parti.

La Convenzione di Roma limita la libertà delle parti di scegliere la legge applicabile, nel senso che tale scelta non può privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle norme imperative della legge che regolerebbe il contratto in mancanza di scelta. Al fine di determinare la legge applicabile in tal caso, essa prevede due criteri di collegamento, quello del paese in cui il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro o, in mancanza, la legge del paese in cui si trova la sede che ha assunto il lavoratore. Tuttavia, questi due criteri di collegamento non sono applicabili qualora dall’insieme delle circostanze risulti che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un altro paese, nel qual caso è applicabile la legge di quest’ultimo paese.

Secondo la Corte, il primo criterio non consente di identificare un paese quando, nel corso del rapporto di lavoro nel suo insieme, il luogo di lavoro abituale si è spostato da un paese all’altro.

Occorre quindi fare riferimento al secondo criterio, quello della sede dello stabilimento che ha assunto il lavoratore.

 

La sentenza della Corte di Giustizia Europea  

 

Fonte: Corte di Giustizia Europea

 

La Redazione

Autore: La Redazione

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