Corte di Giustizia Europea: trasferimenti in sedi lontane e tutela nei licenziamenti collettivi

Con la sentenza del 4 giugno 2026 nella causa C‑907/24, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che la cessazione del rapporto di lavoro conseguente al rifiuto del lavoratore di accettare un trasferimento definitivo e significativamente distante, imposto unilateralmente dal datore di lavoro, costituisce un licenziamento ai sensi della Direttiva 98/59/CE.
Tali ipotesi di licenziamento indiretto devono essere computate nel calcolo delle soglie previste per l’attivazione delle procedure di licenziamento collettivo, comprese quelle di informazione e consultazione sindacale.
La Corte ha inoltre precisato che il trasferimento del luogo di lavoro rappresenta una modifica di un elemento essenziale del contratto e che, quando comporta la prevedibile risoluzione di più rapporti di lavoro, il datore è tenuto ad attivare preventivamente le procedure previste per i licenziamenti collettivi.
La sentenza
Fonte: Corte di Giustizia Europea



