Costituzione: art. 15 – Garanzia della libertà e segretezza di ogni forma di comunicazione

Articolo 15
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
Commento:
> Garanzia della libertà e segretezza di ogni forma di comunicazione. È tutelata la comunicazione epistolare, telefonica o con qualsiasi altro moderno mezzo tecnico (es. posta elettronica).
> Limitazioni. In caso di indagini condotte dalla magistratura per acquisire eventuali prove di reato può restringersi il diritto alla libertà di comunicazione.
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Fonte: Regione Emilia Romagna



