Costituzione: art. 18 – Diritto di associarsi liberamente

Articolo 18

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.  

Commento:

> Associazione. Formazione sociale stabilmente organizzata e orientata al conseguimento di fini specifici, costituita per iniziativa volontaria di un gruppo di persone.
> Libertà di associazione. Facoltà di più persone di associarsi, senza necessità di autorizzazione quando i fini non siano illeciti.
> Limitazioni. Sono vietate le associazioni segrete, le associazioni militari che perseguano scopi politici e le associazioni criminali.

 

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Fonte: Regione Emilia Romagna

La Redazione

Autore: La Redazione

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