Costituzione: art. 23 – Prestazioni obbligatorie

Articolo 23

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.  

Commento:

> Prestazioni obbligatorie. Sono tali solo quelle che lo Stato impone ai cittadini con la legge, quali, ad esempio, il servizio militare (prestazione personale) o il pagamento delle imposte (prestazione patrimoniale).

 

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Fonte: Regione Emilia Romagna

La Redazione

Autore: La Redazione

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