Costituzione: art. 23 – Prestazioni obbligatorie

Articolo 23
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Commento:
> Prestazioni obbligatorie. Sono tali solo quelle che lo Stato impone ai cittadini con la legge, quali, ad esempio, il servizio militare (prestazione personale) o il pagamento delle imposte (prestazione patrimoniale).
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Fonte: Regione Emilia Romagna



