Costituzione: art. 4 – Diritto al lavoro
Articolo 4 – comma 1
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo tale diritto.
Commento: Il lavoro, in quanto strumento per soddisfare i bisogni materiali dell’individuo ma anche tramite necessario per l’affermazione della personalità, è un diritto che impegna lo Stato a renderlo effettivo.
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Fonte: Regione Emilia Romagna