Costituzione: art. 4 – Diritto al lavoro

Articolo 4 – comma 1

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo tale diritto.

Commento: Il lavoro, in quanto strumento per soddisfare i bisogni materiali dell’individuo ma anche tramite necessario per l’affermazione della personalità, è un diritto che impegna lo Stato a renderlo effettivo.

 

La pagina dedicata alla Costituzione

Fonte: Regione Emilia Romagna

La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su