Costituzione: art. 82 – inchieste su materie di pubblico interesse

Articolo 82

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d’inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.

Commento

> Commissioni d’inchiesta. Commissioni costituite da ciascuna Camera o da entrambe per indagare su argomenti, fatti, situazioni di particolare importanza per la vita del paese (materie di pubblico interesse). Tale compito rientra nella funzione di controllo del Parlamento che, per questo, può assumere gli stessi poteri di indagine, ma anche gli stessi limiti di attività, della magistratura.

 

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Fonte: Regione Emilia Romagna

La Redazione

Autore: La Redazione

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