Costituzione: art. 43 – espropriazione a fini di utilità generale

Articolo 43
A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
Commento
> Espropriazione. Procedimento con il quale un pubblico potere sottrae beni alla proprietà dei privati in quanto necessari alla soddisfazione di un interesse pubblico. A fronte dell’esproprio è corrisposto al proprietario il giusto indennizzo, pari generalmente al valore del bene.
> Nazionalizzazione di imprese. Quando lo Stato ritiene che i monopoli privati possano andare contro l’interesse della collettività ha il diritto – secondo il dettato costituzionale – di espropriare tali imprese e creare la cosiddetta economia pubblica. Tale orientamento è stato alla base della nazionalizzazione negli anni ’50-60 di imprese che fornivano servizi pubblici essenziali (trasporti, telecomunicazioni, ecc.) o fonti di energia (gas, elettricità).
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Fonte: Regione Emilia Romagna




