Costituzione: art. 22 – Capacità giuridica

Articolo 22

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome. 

Commento:

> Capacità. Idoneità di un individuo ad essere soggetto di diritti e doveri (capacità giuridica) o a compiere determinati atti (capacità di agire). La capacità di avere coscienza dei propri atti e delle loro conseguenze (condizione necessaria per essere assoggettati a una pena) è definita capacità di intendere e di volere.
> Cittadinanza. Appartenenza di un individuo a un determinato Stato. La cittadinanza è una posizione soggettiva, importante in quanto presupposto di diritti e di doveri civili e politici.

 

La pagina dedicata alla Costituzione

Fonte: Regione Emilia Romagna

La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su