Costituzione: art. 22 – Capacità giuridica

Articolo 22
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
Commento:
> Capacità. Idoneità di un individuo ad essere soggetto di diritti e doveri (capacità giuridica) o a compiere determinati atti (capacità di agire). La capacità di avere coscienza dei propri atti e delle loro conseguenze (condizione necessaria per essere assoggettati a una pena) è definita capacità di intendere e di volere.
> Cittadinanza. Appartenenza di un individuo a un determinato Stato. La cittadinanza è una posizione soggettiva, importante in quanto presupposto di diritti e di doveri civili e politici.
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Fonte: Regione Emilia Romagna



