Costituzione: art. 17 – Diritto a riunirsi

Articolo 17

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.  

Commento:

> Riunione. Convegno temporaneo di più persone in un luogo preciso e con uno scopo determinato.
> Diritto di riunione. Generalmente libere, le riunioni in luogo privato (case, studi, ecc.) o in luogo aperto al pubblico (scuole, chiese, cinema, ecc.) non necessitano di alcuna forma di autorizzazione; per le riunioni in luoghi pubblici, quali strade o piazze, occorre avere il permesso dalla autorità di pubblica sicurezza.
> Limitazioni. Per motivi di sicurezza o incolumità pubblica (rischio di risse, o disordini per cause diverse) può essere negata l’autorizzazione per lo svolgimento di riunioni in luoghi pubblici.

 

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Fonte: Regione Emilia Romagna

La Redazione

Autore: La Redazione

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