Costituzione: art. 10 – Diritto internazionale e Condizione giuridica dello straniero

Articolo 10

L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.

Commento:

> Diritto internazionale. Insieme delle norme che regolano il funzionamento delle organizzazioni internazionali e i rapporti tra Stati (diritto internazionale pubblico) o tra cittadini di Stati diversi (diritto internazionale privato). La norma di diritto internazionale si distingue per l’assenza di un carattere tipico della norma giuridica, quello dell’imperatività o coattività: manca, infatti, un
organo sovranazionale dotato del potere di imporre a qualsiasi Stato il rispetto della norma.
> Straniero. Chi appartiene per cittadinanza a uno Stato diverso da quello in cui risiede. La cittadinanza è una posizione soggettiva, importante in quanto presupposto di diritti e di doveri civili e politici. La cittadinanza italiana si acquista: a) per nascita: la cittadinanza italiana del padre o della madre determina la cittadinanza del figlio (anche adottivo); b) per matrimonio: il coniuge
(straniero o apolide) di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana se risiede nel territorio italiano per almeno 6 mesi e il rapporto coniugale dura da almeno 3 anni; c) per concessione: in particolari circostanze il Presidente della Repubblica, su parere del Consiglio di Stato, può concedere la cittadinanza a uno straniero o a un apolide; d) per nascita sul territorio italiano: per
coloro che non hanno cittadinanza (neonato abbandonato, figlio di apolidi, ecc.).
> Condizione giuridica dello straniero. Regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali, essa prevede che lo straniero sia ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino italiano a condizione di reciprocità con lo Stato di appartenenza. Lo straniero è, invece, escluso dall’esercizio dei diritti politici, e può essere espulso dal territorio italiano o amministrativamente, per motivi di ordine pubblico, o giurisdizionalmente, per ordine del giudice.
> Diritto di asilo. Diritto dello straniero di risiedere e alloggiare in territorio italiano qualora sia privato dell’esercizio delle libertà democratiche nel paese d’origine.
> Estradizione. Atto con cui uno Stato consegna a un altro Stato che lo richieda un individuo imputato o condannato nello Stato richiedente. L’estradizione è regolata da convenzioni internazionali e da trattati bilaterali fra gli Stati.

 

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Fonte: Regione Emilia Romagna

La Redazione

Autore: La Redazione

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