Costituzione: art. 9 – Sviluppo della cultura e della ricerca

Articolo 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Commento:

> Sviluppo della cultura e della ricerca. Impegno dello Stato a essere parte attiva nella promozione di tutte le occasioni di elevazione culturale della società, sia in termini di conoscenza e studi che di ricerca scientifica.
> Tutela del paesaggio e del patrimonio artistico. Impegno dello Stato a salvaguardare, tramite leggi e iniziative concrete, sia le bellezze naturali (paesaggio) sia quelle storiche e artistiche (musei, monumenti, ecc.). La tutela deve mirare a conservare e valorizzare tali beni e a perseguire qualunque forma di distruzione e danneggiamento degli stessi.

 

La pagina dedicata alla Costituzione

Fonte: Regione Emilia Romagna

La Redazione

Autore: La Redazione

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