Costituzione: art. 16 – Libertà di soggiorno e circolazione

Articolo 16
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità e di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Commento:
> Libertà di soggiorno e circolazione. I cittadini italiani hanno il diritto di spostarsi liberamente nel territorio dello Stato.
> Limitazioni. Per motivi sanitari (rischio di diffondere una malattia) o di pubblica sicurezza (es. persone socialmente pericolose) può essere limitato il diritto di circolare liberamente.
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Fonte: Regione Emilia Romagna



