Costituzione: art. 13 – La libertà personale è inviolabile

Articolo 13

La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’Autorità giudiziaria (cfr. art. 111) e nei soli casi e modi previsti dalla legge (cfr. art. 25). In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà (cfr. art. 27). La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva..

Commento:

> Libertà. I principi di libertà costituiscono i pilastri di ogni Stato democratico. La nostra Costituzione tutela la libertà personale e il diritto penale realizza questo principio punendo ogni reato contro la libertà fisica (es. il sequestro di persona, l’arresto illegale, ogni limitazione immotivata alla libertà dell’individuo), contro la libertà morale (es. i delitti di minaccia, violenza privata, ecc.), contro la libertà di domicilio (es. violazione del domicilio).
> Detenzione. Privazione della libertà personale mediante reclusione in carcere o obbligo di non abbandonare il proprio domicilio (detenzione domiciliare).
> Perquisizione. Ricerca disposta dall’autorità giudiziaria ed effettuata dalle forze dell’ordine su una persona (perquisizione personale) o in un luogo (perquisizione domiciliare) che mira all’assunzione di prove relative a un reato. Il fine da raggiungere giustifica la deroga all’inviolabilità della libertà personale.
> Autorità giudiziaria. Insieme di organi che, nel rispetto della legge, esercitano il potere giurisdizionale, autonomo e indipendente da ogni altro potere.
> Autorità di pubblica sicurezza. Organi dello Stato preposti alla rimozione delle cause che ostacolano una tranquilla e disciplinata convivenza sociale (es. polizia, carabinieri, ecc.).

 

La pagina dedicata alla Costituzione

Fonte: Regione Emilia Romagna

La Redazione

Autore: La Redazione

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