Costituzione: art. 25 – Principio di legalità e giudice naturale

Articolo 25
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
Commento:
> Giudice. Organo che ha il compito dell’amministrazione della giustizia, titolare di una decisione che ha forza giuridica, ossia vincola i destinatari a rispettarla.
> Giudice naturale. La legge stabilisce a priori (e indipendentemente dai casi concreti) quale debba essere il giudice competente in relazione alla materia e alla sede per evitare, in tal modo, controversie e discrezionalità sulla scelta del giudice.
> Irretroattività della legge penale. Si può essere puniti solo in virtù di una legge esistente prima che il reato sia stato compiuto.
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Fonte: Regione Emilia Romagna



