Costituzione: art. 21- Diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero

Articolo 21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d’ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Commento:
> Libertà di manifestazione del pensiero. Fondamento di ogni democrazia in quanto garanzia della libera circolazione delle idee (pluralismo ideologico). Tutti possono manifestare il proprio pensiero attraverso qualunque mezzo come, ad esempio, la stampa, che mai può essere sottoposta a censura preventiva.
> Mezzo di diffusione. I mezzi di comunicazione, quali giornali, radio, televisione, cinema, manifesti, ecc., hanno assunto, nella civiltà moderna, enorme importanza sotto il profilo della diffusione dell’informazione da parte di partiti, associazioni, gruppi commerciali, ecc. La Costituzione riconosce il diritto di libera circolazione di ogni fonte d’informazione e pone quale sola condizione che queste siano registrate al Tribunale al fine di consentire l’individuazione dei responsabili qualora se ne presenti la necessità.
> Limitazioni. Sono vietate la calunnia e la diffamazione (perché contro il rispetto della dignità della persona), l’istigazione a delinquere, nonché le pubblicazioni, o gli spettacoli, contrari al buon costume. Per questi ultimi si possono adottare misure preventive (vietarne la visione ai minori) e repressive (sequestro). Inoltre, è vietato divulgare atti o informazioni processuali, coperti da segreto, per assicurare una efficace amministrazione della giustizia.
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Fonte: Regione Emilia Romagna



