Costituzione: art. 20 – Divieto di discriminazione
Articolo 20
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
Commento:
> Divieto di discriminazione. Le associazioni con fini religiosi non possono essere penalizzate attraverso limitazioni o vincoli imposti con legge alla loro costituzione o attività.
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Fonte: Regione Emilia Romagna