Costituzione: art. 11 – L’Italia ripudia la guerra
Articolo 11
L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Commento:
> Guerra. Lotta armata fra popoli o fra Stati. La guerra può essere anche guerra batteriologica o biologica se attuata attraverso la diffusione in territorio nemico di microrganismi nocivi all’uomo, agli animali o alle piante, e guerra chimica che prevede l’uso di aggressivi chimici. Questi tipi di guerre sono vietati dalle convenzioni internazionali. L’Italia rifiuta di riconoscere valore alla guerra e, per questo, è pronta a limitare la propria sovranità riconoscendo un’autorità superiore cui affidare tutte le iniziative a favore della pace.
> Organizzazioni internazionali. Tra le più importanti organizzazioni internazionali vi è l’Onu (Organizzazione delle Nazioni Unite), fondata nel 1945 a San Francisco con lo scopo di: mantenere la pace e la sicurezza internazionale; incoraggiare con ogni mezzo lo sviluppo di relazioni solidali tra tutte le nazioni, in base al principio del diritto all’autodecisione e all’uguaglianza tra tutti i popoli; rendere sempre più stretta la collaborazione internazionale, soprattutto nei campi economico, sociale e culturale.
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Fonte: Regione Emilia Romagna