Costituzione: art. 32 – Tutela della salute

Articolo 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Commento:
> Tutela della salute. Lo Stato garantisce la presenza sul territorio nazionale di strutture sanitarie (Ausl) che, direttamente o mediante convenzioni con sanitari e presìdi privati, assolvono i compiti del servizio sanitario nazionale, ossia l’assistenza gratuita (o a costi molto contenuti) ai cittadini. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
> Trattamenti sanitari . Nessuno può essere sottoposto obbligatoriamente a cure se non per ragioni di salute pubblica (vaccinazioni contro il vaiolo, la poliomielite, ecc.) e comunque mai contrarie alla dignità della persona.
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Fonte: Regione Emilia Romagna



