Costituzione: art. 29 – diritti della famiglia

Articolo 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.

Commento:

> Famiglia. Insieme di persone legate da stretti vincoli di sangue o da rapporti di parentela.
> Matrimonio. Accordo tra un uomo e una donna stipulato alla presenza di un ufficiale di stato civile (matrimonio civile) o di un ministro del culto (matrimonio religioso), per cui i due contraenti si uniscono in comunanza di vita spirituale e materiale con l’assunzione di reciproci obblighi. L’uguaglianza reale dei due coniugi è stata realizzata con la riforma del diritto di famiglia.

 

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Fonte: Regione Emilia Romagna

La Redazione

Autore: La Redazione

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