Costituzione: art. 41 – Libertà dell’iniziativa economica

Articolo 41
L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Commento
> Libertà d’iniziativa economica. Nel rispetto del pensiero liberale (che sostiene che l’uomo opera nella sfera economica solo per il proprio vantaggio personale) è riconosciuta la libertà d’impresa (costituire imprese per realizzare un profitto) a patto che questa si svolga senza arrecare danni alla collettività. In quest’ottica, molte sono le norme che vincolano le imprese, ad esempio quelle che impongono la dotazione di sistemi utili a prevenire gli infortuni, o l’uso di depuratori per limitare l’inquinamento delle acque, ecc.
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Fonte: Regione Emilia Romagna



