Dottrina Per il Lavoro: 40 anni di Consulenti del Lavoro

Il 20 gennaio 1979 veniva pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 20/1979, la Legge n. 12/1979, contenente le norme per l‘ordinamento della professione di consulente del lavoro.
LEGGE 11 gennaio 1979, n. 12
Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Esercizio della professione di consulente del lavoro
Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed
assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati
dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti,
non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti
nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della
presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonche'
da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori
legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti
commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione
agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito
territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.
I dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
che abbiano prestato servizio, almeno per 15 anni, con mansioni di
ispettori del lavoro presso gli ispettorati del lavoro, sono
esonerati dagli esami per l'iscrizione all'albo dei consulenti del
lavoro e dal tirocinio per esercitare tale attivita'. Il personale di
cui al presente comma non potra' essere iscritto all'albo della
provincia dove ha prestato servizio, se non dopo 4 anni dalla
cessazione del servizio stesso.
Il titolo di consulente del lavoro spetta alle persone che, munite
dell'apposita abilitazione professionale, sono iscritte nell'albo di
cui all'articolo 8 della presente legge.
Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio
1956, n. 860, nonche' le altre piccole imprese, anche in forma
cooperativa, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui
al primo comma a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti
dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono
essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se
dipendenti dalle predette associazioni.
Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative
agli adempimenti di cui al primo comma, nonche' per l'esecuzione
delle attivita' strumentali ed accessorie, le imprese di cui al
quarto comma possono avvalersi anche di centri di elaborazione dati
che devono essere in ogni caso assistiti da uno o piu' soggetti
iscritti agli albi di cui alla presente legge con versamento, da
parte degli stessi, della contribuzione integrativa alle casse di
previdenza sul volume di affari ai fini IVA, ovvero costituiti o
promossi dalle rispettive associazioni di categoria alle condizioni
definite al citato quarto comma. I criteri di attuazione della
presente disposizione sono stabiliti dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale sentiti i rappresentanti delle associazioni di
categoria e degli ordini e collegi professionali interessati. Le
imprese con oltre 250 addetti che non si avvalgono, per le operazioni
suddette, di proprie strutture interne possono demandarle a centri di
elaborazione dati, anche di diretta costituzione od esterni, i quali
devono essere in ogni caso assistiti da uno o piu' soggetti di cui al
primo comma.
L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro non e' richiesta
per i soggetti abilitati allo svolgimento delle predette attivita'
dall'ordinamento giuridico comunitario di appartenenza, che operino
in Italia in regime di libera prestazione di servizi.
Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e'
istituito un comitato di monitoraggio, composto dalle associazioni di
categoria, dai rappresentanti degli ordini e collegi di cui alla
presente legge e delle organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale, allo scopo di esaminare i
problemi connessi all'evoluzione professionale ed occupazionale del
settore.
Art. 2.
Oggetto dell'attivita'
I consulenti del lavoro, con le eccezioni di cui al quarto comma
dell'articolo 1, svolgono per conto di qualsiasi datore di lavoro
tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l'amministrazione
del personale dipendente.
I consulenti del lavoro svolgono l'assistenza fiscale nei
confronti dei contribuenti non titolari di reddito autonomo e di
impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241.
Essi inoltre, su delega e in rappresentanza degli interessati, sono
competenti in ordine allo svolgimento di ogni altra funzione che sia
affine, connessa e conseguente a quanto previsto nel comma
precedente.
Ferma restando la responsabilita' personale del consulente, questi
puo' avvalersi esclusivamente dell'opera di propri dipendenti per
l'effettuazione dei compiti esecutivi inerenti all'attivita'
professionale.
Art. 3.
Esame di abilitazione all'esercizio
della professione di consulente del lavoro
Il certificato di abilitazione all'esercizio della professione di
consulente del lavoro e' rilasciato dall'ispettorato regionale del
lavoro competente per territorio previo superamento di un esame di
Stato che deve essere svolto davanti ad apposite commissioni
regionali composte, per ciascuna sessione:
a) dal capo dell'ispettorato regionale del lavoro competente per
territorio, o da altro funzionario da questi delegato, in qualita' di
presidente;
b) da un professore ordinario di materie giuridiche designato dal
Ministero della pubblica istruzione;
c) da un direttore di una sede provinciale dell'INPS e da uno
dell'INAIL della regione interessata;
d) da tre consulenti del lavoro designati dal Consiglio
nazionale, di cui al successivo articolo 20, fra i membri dei
consigli provinciali competenti per territorio, sulla base delle
designazioni degli stessi consigli provinciali.
Possono essere ammesse all'esame di Stato le persone in possesso
dei seguenti requisiti:
a) siano cittadini italiani o italiani appartenenti a territori
non uniti politicamente all'Italia ovvero cittadini di Stati membri
dell'Unione europea ovvero cittadini di Stati esteri nei cui
confronti vige un particolare regime di reciprocita';
b) abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta';
c) siano in possesso del certificato di buona condotta morale e
civile;
d) abbiano conseguito la laurea triennale o quinquennale
riconducibile agli insegnamenti delle facolta' di giurisprudenza,
economia, scienze politiche, ovvero il diploma universitario o la
laurea triennale in consulenza del lavoro, o la laurea quadriennale
in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze
politiche;
e) abbiano compiuto presso lo studio di un consulente del lavoro
iscritto nell'albo o di uno dei professionisti di cui al primo comma
dell'articolo 1 almeno due anni di praticantato secondo modalita'
fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Consiglio nazionale di cui
all'articolo 20.
Le sessioni di esame sono annuali e si svolgono in ogni regione
secondo modalita' e programmi stabiliti con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di
grazia e giustizia e della pubblica istruzione, da emanarsi entro il
31 gennaio di ogni anno. Il decreto di cui al presente comma dovra'
anche indicare particolareggiatamente i titoli di studio previsti al
punto d) del secondo comma del presente articolo. Gli esami devono
comunque prevedere una prova scritta ed una orale in materia di
diritto del lavoro, legislazione sociale ed elementi di diritto
tributario.
Art. 4.
Incompatibilita'
L'iscrizione nell'albo dei consulenti del lavoro non e' consentita
in permanenza del rapporto di lavoro agli impiegati dello Stato,
delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti
pubblici, ai dipendenti degli istituti di patronato o delle
associazioni sindacali dei lavoratori, agli esattori di tributi, ai
notai e ai giornalisti professionisti.
Art. 5.
Tenuta dei libri e documenti di lavoro
1. Per lo svolgimento della attivita' di cui all'articolo 2 i
documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio
dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti di cui
all'articolo 1, comma 1. I datori di lavoro che intendono avvalersi
di questa facolta' devono comunicare preventivamente alla Direzione
provinciale del lavoro competente per territorio le generalita' del
soggetto al quale e' stato affidato l'incarico, nonche' il luogo ove
sono reperibili i documenti.
2. Il consulente del lavoro e gli altri professionisti di cui
all'articolo 1, comma 1, che, senza giustificato motivo, non
ottemperino entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza
di esibire la documentazione in loro possesso, sono puniti con la
sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 1000 euro. In caso di
recidiva della violazione e' data informazione tempestiva al
Consiglio provinciale dell'Ordine professionale di appartenenza del
trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari.
Art. 6.
Obbligo del segreto professionale
Il consulente del lavoro ha l'obbligo del segreto professionale.
Nei suoi confronti si applica l'articolo 351 del codice di procedura
penale.
Art. 7.
Responsabilita' del datore di lavoro
L'affidamento ai consulenti del lavoro delle attivita' di cui
all'articolo 2 non esime i datori di lavoro, per conto dei quali le
attivita' sono svolte, dagli obblighi ad essi imposti dalle leggi
vigenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale.
Titolo II
ALBI PROVINCIALI DEI CONSULENTI DEL LAVORO
E CONDIZIONE PER L’ISCRIZIONE
Art. 8.
Albo dei consulenti del lavoro
E' istituito in ogni provincia l'albo dei consulenti del lavoro.
Il consulente del lavoro iscritto in un albo provinciale puo'
esercitare l'attivita' professionale in tutto il territorio dello
Stato. Non e' consentita la contemporanea iscrizione in piu' albi
provinciali.
L'albo deve contenere il cognome, il nome, il luogo e la data di
nascita, il titolo di studio, la residenza e l'eventuale domicilio
professionale degli iscritti, la data di iscrizione e gli estremi
del diploma di abilitazione di cui e' in possesso l'iscritto.
L'albo e' compilato secondo l'ordine cronologico delle iscrizioni;
la data di iscrizione nell'albo stabilisce l'anzianita'.
Art. 8-bis. 1. Coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro con il diploma di scuola secondaria superiore possono iscriversi al relativo albo entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I soggetti non in possesso dei titoli di laurea di cui all'articolo 3, secondo comma, lettera d), che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica, o siano iscritti al registro dei praticanti, o abbiano presentato domanda di iscrizione al predetto registro dei praticanti, possono sostenere l'esame di abilitazione entro e non oltre il 31 dicembre 2013.
Art. 9.
Condizioni per l'iscrizione nell'albo
L'iscrizione nell'albo si ottiene a seguito di istanza, redatta
in carta legale e rivolta al consiglio provinciale di cui al
successivo articolo 11, corredata dei seguenti documenti:
a) certificato di cittadinanza italiana o documento attestante
che l'interessato ha la cittadinanza di uno degli Stati membri
dell'Unione europea, ovvero documento attestante che
l'interessato e' italiano appartenente a territori non uniti
politicamente all'Italia, oppure che e' cittadino di uno degli
Stati esteri nei cui confronti vige un particolare regime di
reciprocita';
b) certificato autentico o autenticato di abilitazione
all'esercizio della professione rilasciato dall'ispettorato
regionale del lavoro competente per territorio;
c) certificato autentico o autenticato attestante il titolo di
studio posseduto;
d) certificato del casellario giudiziario;
e) certificato di buona condotta morale e civile;
f) certificato di godimento dei diritti civili;
g) ricevuta attestante il versamento del contributo di
iscrizione;
h) due fotografie, di cui una autenticata, per il rilascio
della tessera di riconoscimento;
i) documentazione attestante l'elezione di domicilio
professionale.
Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai
sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.
Gli ex dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale di cui all'articolo 1, secondo comma, per i quali non e'
richiesto l'esame di Stato, ai fini della iscrizione all'albo
professionale, dovranno presentare, in luogo del certificato indicato
al punto b) del presente articolo, l'attestazione rilasciata dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale comprovante che gli
stessi hanno svolto mansioni di ispettori del lavoro presso gli
ispettorati del lavoro.
Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato
condanna penale che, a norma della presente legge, comporta la
radiazione dall'albo, salvo quanto stabilito dall'articolo 38.
Il consiglio provinciale, su relazione di un suo membro, delibera
in ordine all'iscrizione, con decisione motivata, nel termine di
due mesi dalla data di presentazione della domanda.
Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilita' o di
condotta puo' essere pronunciato solo dopo che l'interessato e' stato
invitato a comparire davanti al consiglio provinciale.
Avverso il provvedimento di reiezione della domanda l'interessato,
entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento stesso, ha
facolta' di ricorrere al Consiglio nazionale.
Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo
45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della
direttiva 2006/123/CE.
Il Consiglio nazionale decide in via definitiva sui ricorsi ad esso
presentati entro trenta giorni dalla data di presentazione degli
stessi.
Art. 10.
Cancellazione dall'albo
Il consiglio provinciale dispone la cancellazione dall'albo
dell'iscritto, d'ufficio o su richiesta del procuratore della
Repubblica presso il tribunale della provincia, nei seguenti casi:
a) quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui all'articolo
3, secondo comma, lettera a), ovvero quando si verifichi la perdita
dei diritti civili;
b) quando ricorra una delle cause di incompatibilita' di cui
all'articolo 4.
Per i provvedimenti di cancellazione dall'albo si osservano, in
quanto applicabili, le norme previste per il procedimento
disciplinare.
Il consulente del lavoro puo' chiedere la reiscrizione nell'albo
quando sono cessate le ragioni che avevano determinato la
cancellazione. Il consulente che viene reiscritto conserva la
precedente anzianita', dedotto il periodo di interruzione.
Titolo III
CONSIGLI PROVINCIALI E CONSIGLIO NAZIONALE
DEI CONSULENTI DEL LAVORO
Art. 11.
Composizione del consiglio provinciale
L'albo provinciale dei consulenti del lavoro e' tenuto da un
consiglio composto da cinque a nove membri effettivi eletti dagli
iscritti nell'albo a norma del successivo articolo 15.
Il consiglio e' composto di cinque membri effettivi se gli iscritti
nell'albo non superano i cento, di sette membri effettivi se superano
i cento ma non i trecento, di nove membri effettivi se superano i
trecento.
Sono eleggibili gli iscritti nell'albo che abbiano almeno tre anni
di anzianita' di iscrizione.
I componenti del consiglio durano in carica tre anni;
i membri eletti sono rieleggibili.
Art. 12.
Cariche del consiglio provinciale
Il consiglio elegge tra i propri membri il presidente, il
segretario e il tesoriere.
Art. 13.
Attribuzioni del presidente del consiglio provinciale
Il presidente ha la rappresentanza del consiglio, esercita le
attribuzioni a lui conferite dalla presente legge, adotta, in casi di
urgenza, i provvedimenti necessari, salva ratifica del consiglio, e
rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relativi agli
iscritti.
Art. 14.
Attribuzioni del consiglio provinciale
Il consiglio provinciale:
a) cura la tenuta dell'albo dei consulenti della provincia;
provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni,
alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell'albo, dandone
comunicazione all'ispettorato del lavoro della provincia, al
Consiglio nazionale e al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;
b) vigila per la tutela del titolo professionale di consulente
del lavoro;
c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le
contestazioni che sorgano fra gli iscritti nell'albo in dipendenza
dell'esercizio della professione;
d) esprime parere al Consiglio nazionale sulla misura delle
spettanze dovute ai consulenti del lavoro per le prestazioni inerenti
all'esercizio della professione e in materia di liquidazione delle
medesime;
e) adotta i provvedimenti disciplinari;
f) designa i rappresentanti dei consulenti della provincia presso
commissioni od organizzazioni di carattere locale operanti nel
territorio provinciale;
g) delibera la convocazione dell'assemblea;
h) propone al Consiglio nazionale le misure del contributo per
l'iscrizione nell'albo e di quello da corrispondersi annualmente
dagli iscritti, nonche' la misura di eventuali contributi per il
rilascio di certificati o attestazioni;
i) cura il miglioramento e il perfezionamento degli iscritti
nello svolgimento dell'attivita' professionale.
Art. 15.
Elezione del consiglio provinciale
Il consiglio provinciale e' eletto dagli iscritti nell'albo,
esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, con voto segreto
e personale, con il sistema delle liste concorrenti e con voto
limitato a non piu' dei due terzi dei consiglieri da eleggere, anche
se scelti fra i candidati nelle diverse liste. Sono eletti i
candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
A sostituire i componenti che sono venuti a mancare per qualsiasi
causa sono chiamati dal consiglio provinciale i candidati, compresi
nella graduatoria, che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior
numero di voti nell'ambito delle rispettive liste.
Art. 16.
Riunioni consiliari Decadenza dalla carica di consigliere
Il consiglio provinciale e' convocato dal presidente quando lo
ritiene opportuno, ed in ogni caso almeno una volta ogni sei mesi,
ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei
componenti. Le deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza
dei presenti. In prima convocazione per la validita' della riunione
e' necessaria la maggioranza dei componenti del consiglio; in seconda
convocazione e' sufficiente la presenza di almeno un terzo di essi.
I consiglieri eletti che, senza giustificati motivi, non
intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio
decadono dalla carica.
Art. 17.
Scioglimento o mancata costituzione del consiglio provinciale
Il consiglio provinciale puo' essere sciolto se non sia in grado
di funzionare, o in caso di constatate gravi irregolarita'.
In caso di scioglimento o di mancata costituzione del consiglio,
le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che
provvede, entro novanta giorni, alla convocazione dell'assemblea
per la elezione del consiglio.
Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono
disposti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale d'intesa con il ((Ministro della giustizia)), sentito il
parere del Consiglio nazionale dei consulenti.
Art. 18.
Assemblea degli iscritti
L'assemblea degli iscritti nell'albo della provincia elegge il
consiglio provinciale e i membri del collegio dei revisori dei conti;
approva il conto preventivo e quello consuntivo.
L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per
l'approvazione dei conti.
Art. 19.
Collegio dei revisori dei conti
Presso ogni consiglio provinciale e' istituito un collegio dei
revisori dei conti composto da tre membri eletti dall'assemblea degli
iscritti, che nominano al loro interno un presidente.
I revisori dei conti durano in carica tre anni; essi sono
rieleggibili.
Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi
e accerta la regolarita' del bilancio consuntivo, riferendone
all'assemblea.
Art. 20.
Sede e composizione del Consiglio nazionale
Il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha sede in Roma ed
e' composto da quindici membri. Tali membri sono eletti dai consigli
provinciali fra coloro che abbiano un'anzianita' di almeno otto anni
di iscrizione nell'albo, con voto segreto e personale, con il sistema
delle liste concorrenti e con voto limitato a non piu' dei due terzi
dei consiglieri da eleggere, anche se scelti fra i candidati nelle
diverse liste. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior
numero di voti.
A sostituire i componenti che sono venuti a mancare per qualsiasi
causa sono chiamati dal Consiglio nazionale i candidati, compresi
nella graduatoria, che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior
numero di voti nell'ambito delle rispettive liste.
Ogni consiglio provinciale puo' eleggere un solo candidato alla
carica di consigliere nazionale.
A ciascun consiglio provinciale spetta un delegato per ogni
cinquanta iscritti, o frazione di cinquanta, fino a duecento iscritti
nell'albo, ed un delegato per ogni cento iscritti o frazione di cento
iscritti oltre i duecento. La qualita' di candidato e' incompatibile
con quella di delegato.
I membri del Consiglio nazionale durano in carica tre anni e sono
rieleggibili.
Non si puo' far parte contemporaneamente di un consiglio
provinciale e del Consiglio nazionale, di un collegio dei revisori
dei conti provinciale e del collegio dei revisori dei conti
nazionale.
Art. 21.
Cariche del Consiglio nazionale
Il Consiglio nazionale elegge tra i propri membri il presidente, il
vice presidente, il segretario e il tesoriere.
Art. 22.
Collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale
Presso il Consiglio nazionale e' istituito un collegio dei revisori
dei conti composto di tre membri, i quali eleggono al loro interno un
presidente, eletti dai consigli provinciali fra i consulenti del
lavoro che non siano consiglieri provinciali o nazionali, con voto
segreto e personale e con il sistema delle liste concorrenti, con
voto limitato a non piu' dei due terzi dei membri da eleggere, anche
se scelti fra i candidati nelle diverse liste.
I revisori dei conti durano in carico tre anni e sono rieleggibili.
Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi
e accerta la regolarita' del bilancio consuntivo, riferendone al
Consiglio nazionale.
Art. 23.
Attribuzioni del Consiglio nazionale
Il Consiglio nazionale:
a) vigila sul regolare funzionamento dei consigli provinciali;
b) propone al Ministro della giustizia, su parere dei
consigli provinciali, la misura delle spettanze di cui alla lettera
d) dell'articolo 14;
c) determina, su proposta dei consigli provinciali, entro i
limiti strettamente necessari a coprire le spese, la misura dei
contributi di cui alla lettera h) dell'articolo 14, nonche' la
quota necessaria per il funzionamento del Consiglio nazionale;
d) decide sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli
provinciali e su quelli presentati dagli interessati avverso
l'operato, anche di carattere disciplinare, di tali consigli;
e) coordina e promuove le attivita' dei consigli provinciali
per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al
perfezionamento degli iscritti nello svolgimento della professione;
f) studia e promuove ogni opportuna iniziativa per l'attuazione
di forme di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti;
g) designa i rappresentanti dei consulenti del lavoro presso
commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale.
La misura delle spettanze di cui alla lettera b) del presente
articolo e' stabilita con decreto del Ministro della giustizia.
Art. 24. Riunioni consiliari Decadenza dalla carica di consigliere nazionale Il Consiglio nazionale e' convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e in ogni caso almeno ogni sei mesi, ovvero quando ne facciano richiesta almeno cinque dei suoi membri. I consiglieri eletti che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono dalla carica.
Art. 25.
Vigilanza sul Consiglio nazionale
La vigilanza sul Consiglio nazionale e' esercitata dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro
della giustizia.
Il Consiglio nazionale puo' essere sciolto se non sia in grado di
funzionare o in caso di constatate gravi irregolarita'.
In caso di scioglimento del Consiglio nazionale le relative
funzioni sono affidate a un commissario straordinario, che provvede
entro novanta giorni ad indire le elezioni del Consiglio.
Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono
disposti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministro della giustizia.
Titolo IV
SANZIONI DISCIPLINARI
Art. 26.
Responsabilita' disciplinare dei consulenti del lavoro. Azione
disciplinare
Il consulente del lavoro che si rende colpevole di abusi o mancanze
nell'esercizio della professione o comunque di fatti non conformi
alla dignita' e al decoro professionale, e' sottoposto a procedimento
disciplinare.
Salvi i casi di sospensione di diritto di cui all'articolo 29,
primo comma, il consiglio provinciale che custodisce l'albo in cui
l'incolpato trovasi iscritto inizia il procedimento disciplinare
d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso il tribunale
ovvero su richiesta dell'interessato.
La competenza a procedere disciplinarmente nei confronti di un
membro del consiglio provinciale spetta al consiglio provinciale
della sede di corte d'appello, ovvero, se egli appartiene a
quest'ultimo, al consiglio della sede di corte d'appello vicina
determinata dal Consiglio nazionale.
Art. 27.
Pene disciplinari
Le pene disciplinari, che il consiglio provinciale puo' applicare,
sono:
1) la censura;
2) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo
non superiore ai due anni;
3) la radiazione.
Art. 28.
Censura
La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione
commessa ed e' inflitta nei casi di abusi o mancanze di non lieve
entita', che tuttavia non ledano il decoro e la dignita'
professionale.
Art. 29.
Casi di sospensione
Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti
nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio
della professione:
a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non
superiore a tre anni;
b) il ricovero in un manicomio giudiziario, il ricovero in casa
di cura e di custodia, l'applicazione di una tra le misure di
sicurezza non detentive previste dall'articolo 215, terzo comma,
numeri 1), 2) e 3) del codice penale;
c) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura;
d) la morosita' per oltre dodici mesi nel pagamento dei
contributi previsti dagli articoli 14, lettera h) e 23, lettera c),
della presente legge.
La sospensione e' dichiarata dal consiglio provinciale, sentito
l'interessato qualora ne faccia richiesta.
Il consiglio provinciale puo' pronunciare, sentito il
professionista, la sospensione nei casi di abusi o mancanze gravi che
ledano il decoro e la dignita' professionale.
Nei casi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del presente
articolo, la durata della sospensione non e' soggetta a limiti di
tempo. Il consulente puo' tuttavia chiedere al consiglio provinciale
la cessazione della sospensione ove ne siano venuti meno i
presupposti.
Il consulente del lavoro a cui sia stata applicata la censura e'
punito con la sospensione non inferiore ad un mese se incorre in una
nuova trasgressione.
Art. 30.
Casi di radiazione
La radiazione e' pronunciata contro il consulente del lavoro che
abbia, con la sua condotta, compromesso gravemente la propria
reputazione e la dignita' della professione.
Art. 31.
Radiazione di diritto
La condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro
l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro
l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio
oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge
commi la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o
nel massimo a cinque anni, importa la radiazione di diritto
dall'albo.
Importano parimenti la radiazione di diritto:
1) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata
superiore a tre anni, o l'interdizione dall'esercizio della
professione per una uguale durata;
2) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati
dall'articolo 222, comma secondo, del codice penale, e l'assegnazione
ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
La radiazione nei casi previsti dal presente articolo e' dichiarata
dal consiglio provinciale, sentito l'interessato qualora ne faccia
richiesta.
Art. 32. Rapporti tra il procedimento disciplinare ed il giudizio penale Il consulente del lavoro che sia stato sottoposto a procedimento penale e' sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perche' il fatto non sussiste o perche' l'imputato non l'ha commesso.
Art. 33.
Istruttoria nel procedimento disciplinare
Fermo il disposto dell'articolo 29, secondo comma, e quello
dell'articolo 31, ultimo comma, nessuna pena disciplinare puo' essere
inflitta senza che l'incolpato, previa contestazione degli addebiti,
sia stato invitato a comparire dinanzi al consiglio provinciale con
l'assegnazione di un termine non inferiore a giorni dieci, per essere
sentito nelle sue discolpe.
L'incolpato puo' farsi assistere da un difensore.
Art. 34.
Svolgimento del procedimento disciplinare
Il presidente nomina, tra i membri del consiglio provinciale, un
relatore, il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al
consiglio i fatti per cui si procede.
Il consiglio, udito l'interessato ed esaminati le eventuali memorie
o documenti, delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti;
in caso di parita' di voti prevale la decisione piu' favorevole
all'incolpato.
Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria
difensiva ne' dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua
assenza.
La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi
della decisione e la decisione del consiglio. Il proscioglimento e'
pronunciato con la formula "non essere luogo a provvedimento
disciplinare".
Art. 35.
Ricusazione e astensione
I membri del consiglio provinciale devono astenersi quando
ricorrono i motivi, in quanto applicabili, indicati dall'articolo 51
del codice di procedura civile e possono essere ricusati per gli
stessi motivi.
Sull'astensione e sulla ricusazione decide il consiglio
provinciale.
Se non e' disponibile il numero di componenti del consiglio che e'
prescritto per deliberare, gli atti sono rimessi senza indugio al
consiglio provinciale costituito nella sede della corte d'appello
vicina. Se i componenti che hanno chiesto l'astensione o sono stati
ricusati fanno parte di quest'ultimo consiglio, gli atti sono rimessi
al Consiglio nazionale per la designazione del consiglio costituito
in altra sede della corte d'appello piu' vicina.
Il consiglio competente a termini del comma precedente, se
autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si
costituisce al consiglio provinciale cui appartengono i componenti
che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti
restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.
Art. 36.
Notificazione delle deliberazioni
Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni
all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale nel
cui circondario l'incolpato risiede nonche' al procuratore generale
presso la corte d'appello e ai Ministri di grazia e giustizia e del
lavoro e della previdenza sociale.
Art. 37.
Ricorso al Consiglio nazionale
Nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione
l'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al
Consiglio nazionale.
Il Consiglio nazionale puo' sospendere l'efficacia del
provvedimento; riesamina integralmente i fatti e puo' anche
infliggere al professionista una pena disciplinare piu' grave.
Gli effetti del ricorso sono limitati a coloro che l'hanno
proposto.
Art. 38.
Riammissione dei radiati
Il consulente del lavoro radiato dall'albo puo' esservi riammesso
purche' siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di
radiazione e, se questo derivo' da condanna penale, sia intervenuta
la riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha
tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 9.
Art. 39.
Prescrizione dell'azione disciplinare
L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.
Titolo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 40.
Consulenti gia' iscritti nell'albo
I consulenti del lavoro gia' iscritti nell'albo al momento
dell'entrata in vigore della presente legge acquisiscono il diritto
di permanervi o reiscriversi in deroga al requisito del titolo di
studio e del certificato di abilitazione all'esercizio della
professione.
Resta fermo l'espletamento dell'esame gia' regolarmente fissato o
in corso di svolgimento presso gli ispettorati provinciali del lavoro
alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del
conseguimento dell'abilitazione da parte dei candidati che avranno
superato le prove di esame.
Art. 41.
Abrogazioni
Gli articoli 4 e 5 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, il
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 921, la
legge 12 ottobre 1964, n. 1081, e tutte le altre norme incompatibili
con la presente legge sono abrogate.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 gennaio 1979
PERTINI
ANDREOTTI - SCOTTI -
BONIFACIO - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO



